Circolare n.1669/U.L.: contro le barriere architettoniche
Cicolare Ministeriale n.1669/U.L. del 22 giugno 1989: Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
La Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 rappresenta un documento fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, che ha introdotto disposizioni decisive per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questa normativa ha segnato un punto di svolta nell’accessibilità degli spazi abitativi, estendendo per la prima volta la tutela del diritto alla mobilità anche agli edifici privati e residenziali.
La Circolare Ministeriale 1669/U.L. in breve
In breve: La Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sulla Legge 13/1989 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Definisce l’ambito di applicazione, le procedure per realizzare interventi in condominio, le modalità per ottenere contributi pubblici e le specifiche tecniche per l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli spazi.
La legge permette ai portatori di handicap di effettuare modifiche strutturali alle parti comuni condominiali, anche in caso di mancata approvazione dell’assemblea, e prevede contributi fino al 100% della spesa per interventi fino a 5 milioni di lire (con percentuali decrescenti per importi superiori).
Ambito di applicazione della legge 13/1989
La Legge 13/1989, oggetto della Circolare esplicativa 1669/U.L., si inserisce nel panorama normativo italiano come un intervento specificamente dedicato all’accessibilità degli edifici privati. Prima di questa legge, la normativa (in particolare la L. 118/1971 e il D.P.R. 384/1978) si concentrava principalmente sugli edifici pubblici e su quelli privati aperti al pubblico, lasciando scoperto l’ambito residenziale.
Il campo di applicazione della legge 13/1989 comprende specificamente:
- Edifici privati di nuova costruzione
- Edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione
- Ristrutturazione di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
- Spazi esterni di pertinenza degli edifici sopra menzionati
La normativa può essere suddivisa in tre parti principali:
Sezione della legge | Articoli | Contenuto |
---|---|---|
Prima parte | Art. 1 | Disposizioni per nuove costruzioni e ristrutturazioni di interi edifici |
Seconda parte | Art. 2-7 | Innovazioni su edifici esistenti per eliminare barriere architettoniche |
Terza parte | Art. 8-12 | Contributi a fondo perduto per opere di eliminazione delle barriere |
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
A partire dall’11 agosto 1989, tutti i progetti relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni di interi edifici, sia ad uso abitativo che non abitativo, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, devono conformarsi alle prescrizioni tecniche ministeriali per garantire l’accessibilità.
La circolare introduce tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione:
- Accessibilità: possibilità per persone con ridotta capacità motoria di raggiungere l’edificio, entrarvi e fruirne in condizioni di sicurezza e autonomia
- Visitabilità: possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare
- Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati
La normativa stabilisce standard minimi che devono essere comunque garantiti, indipendentemente dal livello di qualità progettuale scelto, per assicurare che ogni persona, anche con ridotta o impedita capacità motoria, possa utilizzare gli spazi in autonomia.
Innovazioni in condominio: diritti e procedure
Una delle parti più innovative della normativa riguarda la possibilità di modificare le parti comuni di un edificio condominiale per eliminare le barriere architettoniche. L’articolo 2 della legge introduce disposizioni specifiche che rafforzano i diritti dei portatori di handicap.
Le modifiche alle parti comuni di un condominio possono essere approvate dall’assemblea secondo le modalità previste dall’art. 1136, 2° e 3° comma del Codice Civile. Tuttavia, se il condominio non approva o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può procedere autonomamente e a proprie spese alla realizzazione di specifiche innovazioni.
Gli interventi che possono essere eseguiti anche senza l’approvazione condominiale includono:
- Installazione di servoscala
- Montaggio di strutture mobili facilmente rimovibili
- Modifica dell’ampiezza delle porte di accesso
- Installazione di piattaforme mobili
- Sistemi di apertura automatica di porte o cancelli
- Carrozzelle elettriche montascale
È importante sottolineare che questo diritto può essere esercitato anche nei confronti dell’unico proprietario dell’immobile, sia esso un soggetto privato o pubblico.
Le innovazioni trovano come unici limiti:
- Pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato
- Alterazione del decoro architettonico
- Inservibilità all’uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni
Contributi economici per l’abbattimento delle barriere
La terza parte della legge, illustrata nella circolare, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili privati già esistenti dove risiedono portatori di handicap con limitazioni funzionali permanenti.
I contributi sono destinati a permettere l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli immobili, garantendo la piena fruibilità degli spazi anche alle persone con limitazioni motorie.
Il contributo viene determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata, secondo questi criteri:
Fascia di spesa | Percentuale del contributo | Calcolo |
---|---|---|
Fino a 5 milioni di lire | 100% | Copertura totale della spesa |
Da 5 a 25 milioni di lire | 25% sulla parte eccedente | 5 milioni + 25% sulla parte eccedente i 5 milioni |
Da 25 a 100 milioni di lire | 5% sulla parte eccedente | 5 milioni + 5 milioni (25% di 20 milioni) + 5% sulla parte eccedente i 25 milioni |
Procedura per la richiesta dei contributi
La circolare delinea in modo dettagliato la procedura per richiedere i contributi previsti dalla legge.
Chi può presentare domanda
La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale ha la residenza abituale. La residenza deve essere effettiva, stabile ed abituale, non saltuaria o stagionale.
Documentazione necessaria
La domanda deve essere corredata da:
- Certificato medico in carta semplice che attesti l’handicap e le patologie da cui dipende, con specificazione delle difficoltà alla mobilità
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione dell’ubicazione dell’immobile, descrizione degli ostacoli alla mobilità e dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso
- Per chi vuole avvalersi della precedenza: certificazione della USL attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione
Tempistiche
Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ciascun anno al sindaco del comune in cui è situato l’immobile (per il solo 1989 la scadenza era il 31 luglio).
La domanda può riguardare opere non ancora realizzate, ma dopo la presentazione gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, assumendosi il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo.
Calcolo del contributo: esempi pratici
Per comprendere meglio il meccanismo di calcolo del contributo, la circolare fornisce alcuni esempi pratici:
Esempio 1: Spesa di 15 milioni di lire
- Contributo base: 5 milioni di lire (100% dei primi 5 milioni)
- Parte eccedente: 10 milioni di lire (15 – 5)
- 25% della parte eccedente: 2,5 milioni di lire
- Contributo totale: 7,5 milioni di lire
Esempio 2: Spesa di 80 milioni di lire
- Contributo base: 5 milioni di lire (100% dei primi 5 milioni)
- 25% della fascia tra 5 e 25 milioni (su 20 milioni): 5 milioni di lire
- 5% della parte eccedente i 25 milioni (su 55 milioni): 2,75 milioni di lire
- Contributo totale: 12,75 milioni di lire
È importante notare che i contributi sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo, ma l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Edifici vincolati: procedure speciali
Per gli immobili soggetti a vincoli storici, artistici o ambientali, la circolare definisce procedure specifiche:
Tipo di vincolo | Autorità competente | Tempi di risposta | Silenzio |
---|---|---|---|
Vincolo storico-artistico (L. 1089/1939) | Sovraintendenza competente | 120 giorni | Vale come assenso |
Vincolo ambientale (L. 1497/1939) | Regione (o ente delegato) | 90 giorni | Vale come assenso |
In caso di diniego, è possibile presentare ricorso al Ministero dei beni culturali e ambientali entro 30 giorni. Il Ministero ha 120 giorni per pronunciarsi e, in questo caso, il silenzio vale come rigetto del ricorso.
Il limite alla compatibilità tra l’innovazione richiesta e il vincolo è rappresentato solo dal “serio pregiudizio” che verrebbe prodotto a carico dell’immobile. L’organo competente è tenuto a motivare l’eventuale diniego facendo riferimento alla specifica natura del pregiudizio e a valutare le soluzioni alternative proposte.
Domande frequenti sulla Circolare 1669/U.L.
Di seguito alcune domande frequenti relative all’applicazione della Circolare 1669/U.L. e della Legge 13/1989:
Chi può richiedere i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche?
I contributi possono essere richiesti dai portatori di handicap con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (comprese le difficoltà di deambulazione e la cecità), che abbiano residenza effettiva, stabile e abituale nell’immobile su cui si intende intervenire.
Cosa si può fare se il condominio non approva le opere per l’eliminazione delle barriere?
Se il condominio non approva o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può procedere autonomamente e a proprie spese all’installazione di specifici interventi (servoscala, strutture mobili, modifiche alle porte) sulle parti comuni, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1120, comma 2 del Codice Civile.
A quanto ammonta il contributo massimo ottenibile?
Il contributo viene calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta: 100% fino a 5 milioni di lire, più il 25% sulla parte di spesa tra 5 e 25 milioni, più il 5% sulla parte eccedente i 25 milioni e fino a 100 milioni. Per una spesa di 100 milioni, il contributo massimo sarebbe quindi di 5 + 5 + 3,75 = 13,75 milioni di lire.
Le domande non soddisfatte per mancanza di fondi restano valide?
Sì, le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi rimangono valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità. Perdono efficacia solo se vengono meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio, se il richiedente trasferisce la propria residenza).
Come richiedere un contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Procedura per richiedere un contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 ha rappresentato un passo fondamentale nel percorso verso l’inclusione e l’accessibilità degli spazi privati. Grazie a questa normativa, molti portatori di handicap hanno potuto migliorare significativamente la propria qualità di vita, rendendo accessibili le proprie abitazioni e gli spazi condominiali.
L’importanza di questa legge risiede non solo nei contributi economici che prevede, ma soprattutto nel riconoscimento del diritto alla mobilità e all’accessibilità come diritti fondamentali della persona, che devono essere garantiti anche negli spazi privati.
Scarica il testo integrale della Circolare Ministeriale n. 1669/U.L.
Questo articolo è stato realizzato a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Per informazioni specifiche sul proprio caso, si consiglia di consultare un professionista del settore.