Iva agevolata al 4% per il superamento delle barriere architettoniche

Chi beneficia dell'iva agevolata al 4% per l'abbattimento delle barriere architettoniche: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Si allarga la platea di beneficiari dell’Iva agevolata al 4% sull’abbattimento delle barriere architettoniche, grazie al parere dell’Agenzia delle Entrate, che fa finalmente luce su alcuni dubbi interpretativi della normativa in vigore.

Irrilevanza della condizione di invalidità

agenzia delle entrate, sull'iva al 4% per abbattimento barriere architettoniche

Nella risposta n. 3 del 13 gennaio 2020 ad un’istanza d’interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’applicazione dell’Iva al 4% (anziché al 10%) non è subordinata all’accertamento di invalidità dell’acquirente, ma solo alla natura dei prodotti acquistati, le cui caratteristiche tecniche devono necessariamente rientrare nelle previsioni dell’art. 8.1.13 del Dm n. 236/1989, rispondendo alla finalità di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche.

Svincolandosi dalla condizione dello status d’invalidità, l’ambito applicativo dell’Iva agevolata si estende pertanto anche a condomini, enti pubblici e privati, scuole e simili.

Prodotti e servizi coperti da Iva al 4%

Il D.P.R. n. 633/1972 elenca tutti i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta del 4%.
In materia di barriere architettoniche, interessano in particolar modo i punti 31) e 41-ter) della Tabella A, Parte II:

  • al punto 31) sono elencati tutti i prodotti (montascale, servoscala, veicoli…) utili al superamento delle barriere architettoniche, “per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie” di cui all’art. 3 L. 104/1992;
  • al punto 41-ter), figurano invece le “prestazioni di servizio dipendenti da contratti d’appalto“, finalizzati alla realizzazione di opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche.
    L’aliquota sarà applicata in forma ridotta anche sul costo della manodopera e sul prezzo dei prodotti finiti o grezzi, inclusi nell’intervento.

    In entrambe le previsioni, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 8.1.13 del Dm 236/1989 come sola condizione necessaria ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata, e l’irrilevanza dello status accertato di invalidità.

Diretta finalizzazione

Altra condizione essenziale per usufruire dell’Iva al 4%, oltre al possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 8.1.13 del Dm 236/1989, è la diretta finalizzazione dei prodotti e servizi all’abbattimento delle barriere architettoniche. Non saranno ammessi, dunque, i prodotti e servizi che contribuiscono solo marginalmente a tale scopo.

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