Vuoi installare un montascale in condominio ma non sai da dove iniziare? La legge italiana tutela il diritto all’accessibilità: puoi procedere anche senza il consenso unanime dei condomini, purché rispetti le procedure corrette. In questa guida trovi la normativa aggiornata al 2026, chi paga le spese, le agevolazioni fiscali disponibili e come gestire l’assemblea condominiale.

Indice
- Normativa: cosa dice la legge sull'installazione in condominio
- Come si chiede l'installazione: la procedura corretta
- Chi paga l'installazione del montascale in condominio?
- Come si installa un montascale condominiale?
- Quanto costa un montascale condominiale?
- Agevolazioni fiscali per il montascale condominiale nel 2026
- Come procedere con l'installazione: guida passo per passo
- Domande frequenti sul montascale in condominio
- Cosa dicono i nostri clienti
- Richiedi un sopralluogo gratuito
Normativa: cosa dice la legge sull’installazione in condominio
L’installazione di un montascale (o servoscala condominiale) è disciplinata da tre riferimenti principali: l’art. 1120 del Codice Civile, la Legge 13/1989 e la riforma condominiale del 2012 (Legge 220/2012). Dal marzo 2018 il DM 2 marzo 2018 ha incluso i montascale tra le opere di edilizia libera: non servono permessi edilizi o autorizzazioni specifiche.
La normativa ha avuto un’evoluzione in tre fasi che è utile conoscere:
Prima della Legge 13/1989: la situazione originaria
L’art. 1120 del Codice Civile richiedeva per qualsiasi innovazione condominiale la maggioranza dei partecipanti e i due terzi dei millesimi. Una soglia elevata, difficile da raggiungere per chi aveva urgenza di eliminare le barriere architettoniche.
Con la Legge 13/1989: le maggioranze si abbassano
La Legge Tognoli del 1989 ha introdotto un regime agevolato per le barriere architettoniche: alla prima convocazione bastava la maggioranza dei partecipanti con almeno il 51% dei millesimi. Alla seconda convocazione era sufficiente un terzo dei partecipanti e dei millesimi. Un cambio significativo che ha semplificato notevolmente l’iter.
Con la Legge 220/2012: la riforma del condominio
La riforma condominiale ha ridefinito le maggioranze. Oggi per approvare l’installazione di un montascale condominiale serve il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea con almeno 501 millesimi su mille. Un piccolo passo indietro rispetto al regime precedente, bilanciato dal diritto del singolo di procedere comunque a proprie spese in caso di mancata approvazione.
| Norma | Maggioranza richiesta | Note |
|---|---|---|
| Art. 1120 C.C. (originario) | Maggioranza + 2/3 millesimi | Regime generale innovazioni |
| L. 13/1989 (prima convocazione) | Maggioranza + 51% millesimi | Regime agevolato barriere arch. |
| L. 220/2012 (regime vigente) | Maggioranza + 501 millesimi | Riforma del Condominio |
Attenzione al vincolo di decoro architettonico previsto dall’art. 1120: l’installazione non deve pregiudicare la stabilità dell’edificio né ledere la fruibilità degli spazi comuni. È buona norma affidare a un tecnico la verifica preliminare e far predisporre un progetto da presentare in assemblea.
Come si chiede l’installazione: la procedura corretta
La procedura per ottenere il via libera all’installazione di un servoscala condominiale segue passaggi precisi. Saltarne uno può rallentare o compromettere l’iter.
- Verifica tecnica preliminare — Fai valutare la fattibilità da un tecnico specializzato. Deve certificare che il montascale non compromette stabilità, decoro e fruibilità delle scale da parte degli altri condomini. Questa certificazione è il documento fondamentale da allegare alla richiesta.
- Richiesta formale all’amministratore — Invia una raccomandata all’amministratore e a tutti i condomini, allegando preventivo e progetto tecnico. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.
- Votazione in assemblea — I condomini votano. Se la maggioranza approva con almeno 501 millesimi, le spese vengono ripartite tra i condomini favorevoli. L’art. 1121 C.C. esclude i dissenzienti dalle spese.
- In caso di rifiuto o silenzio — Se l’assemblea vota contro o non si pronuncia entro 3 mesi, il condomino può procedere comunque a proprie spese, nel rispetto dell’art. 1120.
Modello di lettera per la convocazione assemblea
Puoi usare questo modello per la richiesta formale all’amministratore:
Oggetto: Richiesta di Convocazione Assemblea Condominiale – Proposta di Installazione Montascale
Gentile Amministratore, Gentili Condomini,
con la presente, in qualità di condomino dello stabile sito in [inserire indirizzo completo], desidero sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di installazione di un montascale all’interno del nostro edificio.
Finalità della proposta
L’obiettivo è migliorare l’accessibilità delle parti comuni a beneficio di tutti i residenti, in particolare anziani, persone con disabilità o difficoltà motorie. Si tratta di un intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, che promuove un ambiente più inclusivo e sicuro per l’intera comunità condominiale.
Vantaggi fiscali ed economici
L’intervento può beneficiare di agevolazioni fiscali, tra cui: IVA agevolata al 4%; detrazione IRPEF fino al 50% per prima casa; contributi a fondo perduto Legge 13/1989. Queste misure rendono l’intervento economicamente sostenibile per tutti i condomini.
Richiesta formale
Richiedo la convocazione di un’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, con all’ordine del giorno: “Discussione e votazione sulla proposta di installazione di un montascale nell’edificio condominiale.”
Allego preventivo e progetto preliminare con dettagli tecnici, costi e soluzioni adottate per il rispetto del decoro architettonico.
Cordiali saluti,
[Nome e Cognome] – [Appartamento/interno] – [Contatti] – [Luogo e data]
Chi paga l’installazione del montascale in condominio?
La ripartizione delle spese dipende dall’esito dell’assemblea. Si configurano due scenari distinti, regolati dall’art. 1121 del Codice Civile.
Scenario 1: l’assemblea approva
Se l’assemblea vota a favore con le maggioranze richieste, le spese vengono ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Tuttavia, i condomini che hanno votato contro possono esentarsi dichiarando espressamente di non voler fare uso del montascale (art. 1121 C.C.): in quel caso i costi ricadono solo sui favorevoli. Chi si esonera dalla spesa iniziale rinuncia anche al diritto d’uso. Secondo la Cassazione n. 18334/2012, il montascale installato anche a spese di un solo condomino può comunque essere utilizzato da tutti, non trattandosi di un diritto personalissimo.
Scenario 2: l’assemblea rifiuta o non risponde
Se l’assemblea vota contro o non si pronuncia entro 3 mesi, il condomino richiedente può procedere a proprie spese. In questo caso sia l’installazione che la manutenzione restano a carico esclusivo del richiedente. Per questa ragione molti montascale installati individualmente sono dotati di interruttore a chiave, per riservarne l’uso alle persone autorizzate.
⚠️ Nota: con “spese” si intendono sia quelle di installazione che quelle successive di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le stesse modalità di ripartizione.
Come si installa un montascale condominiale?
L’installazione è meno invasiva di quanto si pensi: non servono opere murarie, non si interviene sull’impianto elettrico condominiale e i tempi sono contenuti — da 1 a 3 giorni lavorativi nella maggior parte dei casi.
- Sopralluogo tecnico — Un tecnico misura la scala, valuta l’ambiente e individua il modello più adatto alle caratteristiche dell’edificio e alle esigenze dell’utente.
- Progettazione su misura — La guida di scorrimento viene realizzata su misura per quella specifica scala: lunghezza, curve, dislivelli e pianerottoli vengono considerati nel dettaglio.
- Installazione — La rotaia viene fissata direttamente sui gradini. Il montascale funziona a batteria ricaricabile integrata nel carrello: non richiede interventi sull’impianto elettrico condominiale. Si installa un interruttore differenziale magnetotermico dedicato.
- Collaudo e formazione — Al termine si effettua un collaudo completo e l’utente riceve le istruzioni per l’uso in sicurezza.

Quando non è in uso, la poltroncina o la pedana si richiude completamente: l’ingombro è minimo e non limita il passaggio degli altri condomini.
Tipologie di montascale per condominio
| Tipologia | Caratteristiche | Ideale per |
|---|---|---|
| Rettilineo interno | Installazione rapida, rotaia monotubo, minimo ingombro | Scale dritte interne |
| Rettilineo esterno | Materiali resistenti agli agenti atmosferici | Scale dritte esterne |
| Curvilineo monorail | Percorso personalizzato, singola guida, compatto | Scale con curve semplici |
| Curvilineo doppia guida | Maggiore stabilità, adatto a pendenze elevate | Scale con curve complesse |
| Curvilineo esterno | Materiali impermeabili, resistenti agli agenti climatici | Scale curve esterne |
| A pedana | Trasporta la carrozzina con il suo occupante | Utenti con carrozzina |

Quanto costa un montascale condominiale?
Il prezzo dipende dalla tipologia di scala, dal modello e dalle personalizzazioni. I costi partono da circa €2.600 per scale dritte (IVA 4% inclusa) e possono superare i €15.000 per scale curve multi-piano.
| Tipo di scala | Prezzo indicativo (con IVA 4%) |
|---|---|
| Scale dritte interne | da €2.600 |
| Scale dritte esterne | da €3.380 |
| Scale curve interne | da €5.200 |
| Scale curve esterne | da €6.760 |
| Scale a chiocciola | da €6.500 |
| Scale a 2 piani | da €11.934 |
I fattori che incidono sul prezzo finale sono: lunghezza della scala, numero di curve e pianerottoli, modello (poltroncina o pedana), personalizzazioni (rivestimenti, seduta girevole motorizzata, telecomandi aggiuntivi) e servizi inclusi come garanzia e manutenzione programmata.
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Agevolazioni fiscali per il montascale condominiale nel 2026
Chi acquista e installa un montascale può accedere a diverse agevolazioni. Il quadro 2026 è cambiato rispetto agli anni precedenti: il bonus 75% è scaduto il 31 dicembre 2025 e non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026.
Detrazione IRPEF 50% o 36% — ristrutturazione edilizia
La detrazione principale per il 2026 è quella prevista dall’art. 16-bis TUIR. Il montascale rientra pienamente tra gli interventi agevolati come opera di abbattimento delle barriere architettoniche:
- 50% per immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa)
- 36% per altre abitazioni
- Massimale di spesa: €96.000 per unità immobiliare
- Ripartizione in 10 quote annuali di pari importo
- Pagamento obbligatoriamente tramite bonifico parlante
Detrazione IRPEF 19% per portatori di handicap grave
Chi è riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 può detrarre il 19% della spesa come spesa sanitaria (art. 15 TUIR). La detrazione si applica sull’intero importo, senza franchigia, ed è alternativa — non cumulabile — con la detrazione 50%/36% sulla stessa spesa. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).
IVA agevolata al 4%
È un’agevolazione oggettiva e permanente, riconosciuta a tutti gli acquirenti che dichiarano che il montascale è destinato a una persona anziana o con ridotta mobilità (DM 14/3/1998, Tabella A). Non è necessario essere titolari di L. 104/92. Si applica direttamente in fattura, senza ulteriori adempimenti burocratici.
Contributi L. 13/1989 a fondo perduto
La Legge 13/1989 prevede contributi statali a fondo perduto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, erogati tramite i Comuni. La domanda va presentata al proprio Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno. Il contributo massimo è di circa €7.101. I fondi vengono assegnati sulla base di una graduatoria: chi presenta prima la domanda ha più probabilità di essere finanziato.
| Agevolazione | Importo | Chi può richiederla | Massimale |
|---|---|---|---|
| Detrazione 50% | 50% della spesa | Proprietari prima casa (art. 16-bis TUIR) | €96.000 |
| Detrazione 36% | 36% della spesa | Proprietari altre abitazioni | €96.000 |
| Detrazione 19% | 19% della spesa | Portatori handicap grave L. 104/92 art. 3 c.3 | Nessuno |
| IVA agevolata 4% | Risparmio del 18% sull’IVA | Tutti (con dichiarazione acquirente) | Nessuno |
| Contributi L. 13/89 | Fondo perduto | Invalidi, domanda al Comune entro 1° marzo | ~€7.101 |
| Bonus 75% | — | SCADUTO il 31/12/2025 | — |

Come procedere con l’installazione: guida passo per passo
Ecco il percorso completo dall’idea al collaudo, con i passaggi che gestiamo direttamente con i nostri tecnici certificati:
- Sopralluogo gratuito e senza impegno — Un tecnico visita la tua scala, valuta la fattibilità e certifica che l’installazione non reca danni all’edificio. Questa certificazione è il documento chiave da presentare all’assemblea.
- Preparazione della documentazione — Prepariamo la richiesta formale per l’amministratore, il progetto tecnico, il preventivo dettagliato e la documentazione per le agevolazioni fiscali.
- Supporto all’assemblea condominiale — Ti forniamo tutto il materiale per presentare la proposta in modo chiaro, con risposte pronte alle domande più frequenti dei condomini.
- Installazione — Una volta ottenuta l’approvazione (o trascorsi i tre mesi di silenzio), l’installazione avviene in 1-3 giorni lavorativi con il minimo disagio per tutti i condomini.
- Collaudo e assistenza post-vendita — Effettuiamo il collaudo completo, formiamo l’utente e restiamo disponibili per qualsiasi esigenza successiva.
Domande frequenti sul montascale in condominio
Si può installare il montascale se qualche condomino si oppone?
Sì. Se l’assemblea condominiale non approva l’installazione entro 3 mesi dalla richiesta formale, oppure vota contro, la persona con disabilità o l’anziano con difficoltà motorie può procedere comunque a proprie spese, nel rispetto dell’art. 1120 del Codice Civile.
Il montascale occupa spazio sulle scale?
No. Quando non è in uso, la poltroncina o la pedana si richiude completamente, lasciando libero il passaggio. I moderni montascale garantiscono il minimo ingombro: gli altri condomini possono salire e scendere le scale normalmente.
Chi paga la corrente del montascale in condominio?
Il montascale funziona con batterie ricaricabili da 12V integrate nel carrello, collegate a una presa dedicata nell’appartamento del richiedente — non all’impianto elettrico condominiale. Il consumo è minimo: circa 0,015 kWh per ciclo. La corrente è a carico esclusivo dell’utente.
Quanto tempo serve per installare un montascale?
L’installazione richiede generalmente 1-3 giorni lavorativi. Le scale dritte si installano solitamente in una giornata; le scale curve o multi-piano richiedono 2-3 giorni. Non servono opere murarie.
Il montascale condominiale è rumoroso?
No. I moderni montascale funzionano a motore elettrico silenzioso, con un livello di rumore paragonabile a un elettrodomestico di classe A. Velocità ridotta (circa 0,10 m/sec), partenza e arresto morbidi eliminano qualsiasi disturbo per i condomini.
Il corrimano è obbligatorio in condominio?
Dipende dall’anno di costruzione. Per gli edifici costruiti dopo il 1989 il corrimano è obbligatorio in base al D.M. 236/89. Per gli edifici precedenti, la sua installazione è subordinata al voto favorevole dell’assemblea (art. 1136 C.C.). È utile saperlo: molte installazioni di montascale si appoggiano al corrimano esistente — se assente, potrebbe essere necessario installarlo prima.
Chi ha diritto alla detrazione del 19% per il montascale?
La detrazione del 19% spetta esclusivamente alle persone riconosciute portatrici di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. Non è sufficiente essere titolari di L. 104 in forma generica: è necessaria la connotazione di gravità. Il pagamento deve essere tracciabile (no contanti).
Cosa dicono i nostri clienti
“L’installazione è stata rapida e discreta. Mi hanno aiutato anche con le pratiche per ottenere le agevolazioni fiscali.”
Maria, 68 anni — Torino
“Quando mia madre ha iniziato ad avere problemi con le scale, ci siamo rivolti a Montascale Amico. Nonostante le iniziali resistenze di alcuni condomini, l’azienda ci ha supportato in tutto l’iter burocratico e abbiamo potuto installare il montascale. Ora mamma può entrare e uscire di casa autonomamente.”
Paolo, 55 anni — Milano
“Come amministratore di condominio ho apprezzato la professionalità nella gestione dell’installazione per un nostro condomino con disabilità. Hanno spiegato chiaramente i diritti e i doveri di tutti i coinvolti e realizzato un lavoro impeccabile.”
Roberto, amministratore di condominio — Roma
Richiedi un sopralluogo gratuito
Anna e il nostro team di consulenti sono a disposizione per una consulenza gratuita: valutano la fattibilità, preparano tutta la documentazione per l’assemblea condominiale e ti seguono fino al collaudo finale. Nessun impegno, nessun costo di sopralluogo.





