Detrazione IRPEF 19% per Montascale: Guida Completa 2026

La detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di montascale è riservata alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 e ai loro familiari. È un’agevolazione permanente (non scade), si applica sull’intero importo senza franchigia, e può essere cumulata con altre agevolazioni come l’IVA al 4% e i contributi regionali.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Tempo di lettura: 12 minuti
Fonti: Agenzia delle Entrate, TUIR, Legge 104/92


Cos’è la detrazione 19% per montascale

La detrazione IRPEF del 19% consente di recuperare parte della spesa sostenuta per l’acquisto di un montascale, classificato dalla normativa fiscale come “mezzo necessario al sollevamento” delle persone con disabilità.

CaratteristicaDettaglio
Percentuale19% della spesa
Franchigia❌ Nessuna (si applica sull’intero importo)
Limite di spesa❌ Nessun tetto massimo
DurataAgevolazione permanente (non scade)
Modalità rimborsoIn un’unica soluzione nell’anno di acquisto
Base normativaArt. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/86)

⚠️ Differenza importante rispetto alle spese mediche ordinarie

A differenza delle normali spese sanitarie (visite, farmaci), per i mezzi di sollevamento come il montascale:

  • NON si applica la franchigia di €129,11
  • La detrazione si calcola sull’intero importo speso

Fonte: Art. 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)


A chi è destinata

✅ Beneficiari diretti

La detrazione 19% per montascale spetta a:

  1. Persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92, ovvero chi presenta:
    • Minorazione fisica, psichica o sensoriale
    • Stabilizzata o progressiva
    • Che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione
  2. Persone con invalidità civile, di lavoro o di guerra certificate da commissioni mediche pubbliche
  3. Familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità

❌ Chi NON può accedere

  • Persone senza certificazione di disabilità/invalidità
  • Familiari di disabili NON fiscalmente a carico
  • Acquisti per seconde case (se il disabile non vi risiede)

Attenzione: Per accedere a questa detrazione è sempre richiesta una certificazione medica che attesti la condizione di disabilità. Se non hai la Legge 104 o un’invalidità riconosciuta, puoi comunque accedere ad altre agevolazioni come il Bonus Ristrutturazioni 50%.


Requisiti necessari

📋 Requisiti del beneficiario

RequisitoDettaglio
Certificazione disabilitàVerbale Commissione medica (art. 4, L. 104/92)
OppureCertificato invalidità civile/lavoro/guerra
RedditoNessun limite di reddito
ResidenzaContribuente fiscalmente residente in Italia

📋 Requisiti per il familiare

Se sei un familiare che acquista il montascale per un parente disabile:

  • Il disabile deve essere fiscalmente a carico (reddito ≤ €2.840,51 annui, o ≤ €4.000 per figli under 24)
  • La fattura può essere intestata a te
  • Devi poter dimostrare di aver sostenuto la spesa

📋 Requisiti del montascale

Il montascale deve essere:

  • Mezzo necessario al sollevamento del disabile
  • Installato presso l’abitazione del beneficiario
  • Documentato con fattura/ricevuta fiscale

Quanto si risparmia: esempi pratici

💰 Calcolo della detrazione

Costo montascaleDetrazione 19%Risparmio effettivo
€3.000€570€570
€5.000€950€950
€8.000€1.520€1.520
€10.000€1.900€1.900
€15.000€2.850€2.850

📊 Confronto con altre detrazioni

La detrazione 19% da sola è meno conveniente rispetto ad altre agevolazioni disponibili:

AgevolazioneSu €10.000Note
Detrazione 50%€5.000Permanente – Per tutti
Detrazione 19%€1.900Permanente – Solo disabili

🎯 Consiglio pratico: La detrazione 19% è conveniente principalmente quando viene cumulata con altre agevolazioni (vedi sezione successiva) o quando non si può accedere ai bonus edilizi.


Come ottenere la detrazione

⏱️ Procedura in 4 passaggi

DOCUMENTAZIONE

Procurati il verbale di disabilità/invalidità

ACQUISTO

Richiedi fattura intestata al beneficiario della detrazione. Paga con metodo TRACCIABILE (bonifico, carta, assegno)

CONSERVAZIONE

Conserva: fattura + certificazione disabilità + eventuale ricevuta pagamento tracciabile

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Indica la spesa nel RIGO E3 del Modello 730 (o RP3 del Modello Redditi PF)

📝 Modalità di pagamento

Dal 1° gennaio 2020, per detrarre le spese sanitarie (inclusi i mezzi di sollevamento) è obbligatorio il pagamento tracciabile:

✅ Ammessi:

  • Bonifico bancario o postale
  • Carta di credito/debito/prepagata
  • Assegno bancario o circolare

❌ NON ammesso:

  • Contanti (faresti perdere la detrazione!)

Fonte: Art. 1, comma 679, Legge 160/2019 – Obbligo tracciabilità spese sanitarie


Cumulabilità con altre agevolazioni

✅ Combinazioni possibili

Ecco come massimizzare il risparmio combinando più agevolazioni:

AgevolazioneCumulabile con 19%?Note
IVA 4%✅ SÌ, sempreSi applica subito all’acquisto
Contributi Legge 13/89✅ SÌLa detrazione 19% si applica sull’importo residuo
Contributi regionali✅ SÌLa detrazione 19% si applica sull’importo residuo
Detrazione 50%⚠️ AlternativaO 50% o 19%, non entrambe sulla stessa spesa

🎯 Strategia ottimale per disabili

Per massimizzare il risparmio, ti consigliamo questo ordine:

1️⃣ IVA 4%           → Risparmio immediato del 18% sul prezzo
2️⃣ Contributi L.13/89 → Fino a €5.268,99 a fondo perduto
3️⃣ Detrazione 50%    → Sul costo residuo 

Esempio pratico – Montascale da €10.000:

PassaggioCalcoloImporto
Prezzo listino (IVA 22%)€10.000
Con IVA 4%-€1.475€8.525
Contributo L.13/89-€4.066€4.459
Detrazione 50% su residuo-€3.344€1.115
COSTO FINALE€1.115

Nota: La detrazione 19% conviene principalmente quando:

  • Non puoi accedere al Bonus 50% (es. scaduto)
  • Hai già usato altri bonus nell’anno
  • Preferisci recuperare tutto in un anno (invece che in 10)

❌ Cosa NON si può cumulare

La detrazione 19% NON è cumulabile con:

  • Detrazione 50% sulla stessa spesa

Tuttavia, puoi applicare la detrazione 19% sull’eccedenza se una parte della spesa ha già beneficiato di altri bonus.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Guida agevolazioni fiscali disabili


Base normativa dettagliata

📜 Gerarchia delle fonti

La detrazione 19% per mezzi di sollevamento è disciplinata da:

1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 15, comma 1, lettera c)

“Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.”

Interpretazione: Per i mezzi di sollevamento (come i montascale) la detrazione si applica sull’intero importo, senza la franchigia di €129,11 prevista per le altre spese sanitarie.

2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 3

Definisce chi sono le “persone con disabilità” aventi diritto alle agevolazioni:

“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Comma 3 (disabilità grave):

“Qualora la minorazione […] abbia ridotto l’autonomia personale […] in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale […] la situazione assume connotazione di gravità.”

3. Circolari Agenzia delle Entrate

Le principali circolari che chiariscono l’applicazione:

  • Circolare 19/E del 2012 – Detrazioni spese sanitarie
  • Risoluzione 79/E del 2016 – Certificazione invalidità
  • Circolare 7/E del 2025 – Aggiornamenti dichiarazione redditi

Spese ammesse in dettaglio

✅ Cosa rientra nella detrazione 19%

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la detrazione al 19% sull’intero importo spetta per:

Mezzi per il sollevamento:

  • ✅ Montascale a poltroncina
  • ✅ Montascale a pedana (servoscala)
  • ✅ Piattaforme elevatrici
  • ✅ Sollevatori per disabili
  • ✅ Pedane di sollevamento
  • ✅ Adattamento ascensore per carrozzina

Mezzi per la deambulazione:

  • ✅ Poltrone per inabili
  • ✅ Carrozzine
  • ✅ Deambulatori
  • ✅ Arti artificiali
  • ✅ Apparecchi ortopedici

Altri mezzi ammessi:

  • ✅ Rampe per eliminazione barriere architettoniche
  • ✅ Trasporto in ambulanza
  • ✅ Sussidi tecnici e informatici (con collegamento funzionale alla disabilità)

❌ Cosa NON rientra nella detrazione 19%

  • ❌ Acquisto montascale da parte di persona non disabile
  • ❌ Montascale per strutture commerciali/uffici
  • ❌ Semplici accessori o optional non essenziali
  • ❌ Manutenzione ordinaria (solo quella straordinaria è detraibile)

Fonte: Agenzia delle Entrate – Pagina tematica “Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio”


Documentazione completa

📁 Checklist documenti da conservare

Per non perdere il diritto alla detrazione, conserva per almeno 5 anni (termine per accertamenti fiscali):

DocumentoObbligatorioNote
Fattura/ricevuta fiscale✅ SìIntestata al beneficiario detrazione
Certificazione disabilità✅ SìVerbale Commissione medica o invalidità
Ricevuta pagamento tracciabile✅ SìEstratto conto, bonifico, ricevuta carta
Stato di famigliaSolo se familiarePer dimostrare parentela
Dichiarazione fiscalmente a caricoSolo se familiareReddito ≤ €2.840,51

📝 Cosa deve contenere la fattura

La fattura del montascale deve riportare:

  • Dati completi del venditore (P.IVA, ragione sociale)
  • Dati del beneficiario (nome, cognome, codice fiscale)
  • Descrizione del bene: “Montascale per abbattimento barriere architettoniche” o “Mezzo per sollevamento disabili”
  • Importo dettagliato (imponibile + IVA)
  • Data di emissione

🔍 Quale certificazione serve

Per la detrazione 19% è sufficiente una di queste certificazioni:

  1. Verbale di accertamento handicap – Rilasciato dalla Commissione medica ex art. 4, L. 104/92
  2. Certificato di invalidità civile – Rilasciato dalla ASL
  3. Certificato invalidità lavoro – Rilasciato da INAIL
  4. Certificato invalidità guerra – Rilasciato dal Ministero competente

Nota: La Risoluzione 79/E del 2016 ha chiarito che non è necessario il riconoscimento della gravità (comma 3). È sufficiente la certificazione base di handicap o invalidità con menomazione funzionale permanente.


Come compilare il Modello 730

📍 Dove inserire la spesa

Le spese per l’acquisto del montascale vanno indicate nel Quadro E – Oneri e Spese del Modello 730:

RigoDescrizioneQuando usarlo
E3Spese sanitarie per persone con disabilità✅ Questo è il rigo corretto per il montascale
E1Spese sanitarie generaliNO (solo per spese con franchigia)
E4Spese veicoli disabiliNO (solo per auto/moto)

📝 Istruzioni passo-passo

Nel Modello 730/2026:

  1. Vai al Quadro E – Sezione I
  2. Compila il Rigo E3 inserendo:
    • L’importo totale della spesa sostenuta nel 2024
    • NON sottrarre alcuna franchigia
  3. Se la spesa supera €15.493,71 annui (totale E1+E2+E3), puoi scegliere di:
    • Rateizzare in 4 quote annuali (barrando apposita casella)
    • Detrarre tutto nell’anno corrente

Nel Modello Redditi PF:

  • Usa il Rigo RP3 (equivalente a E3 del 730)

⚠️ Errori comuni da evitare

  • ❌ Inserire la spesa in E1 anziché E3 (applicheresti la franchigia)
  • ❌ Dimenticare di conservare la certificazione di disabilità
  • ❌ Pagare in contanti
  • ❌ Intestare la fattura a persona diversa da chi detrae

Fonte: Istruzioni Modello 730 – Agenzia delle Entrate


Domande frequenti (FAQ)

❓ Serve il riconoscimento di handicap GRAVE (comma 3)?

No. Per la detrazione 19% sui mezzi di sollevamento è sufficiente:

  • Riconoscimento handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92
  • Oppure certificazione di invalidità civile/lavoro/guerra

La gravità (comma 3) è richiesta per altre agevolazioni (es. IVA 4% su auto, permessi lavorativi), ma non per la detrazione 19% sul montascale.

❓ Posso detrarre l’acquisto di un montascale usato?

Sì, a condizione che:

  • Il venditore rilasci regolare fattura
  • Il pagamento sia tracciabile
  • Il montascale sia funzionalmente destinato al sollevamento del disabile
❓ Ho già usato il Bonus 50%: posso avere anche il 19%?

Non sulla stessa spesa. Tuttavia:

  • Puoi detrarre al 19% l’eventuale quota eccedente il massimale del 50%
  • Puoi cumulare nello stesso anno diverse detrazioni per interventi diversi
❓ Il familiare che paga deve convivere con il disabile?

No, la convivenza non è richiesta. È sufficiente che:

  • Il disabile sia fiscalmente a carico del familiare
  • Il familiare abbia effettivamente sostenuto la spesa (pagamento a suo nome)
❓ Entro quando devo presentare la dichiarazione?

La detrazione va inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hai sostenuto la spesa:

  • Spesa 2025 → Dichiarazione 730/2026 o Redditi PF 2026
  • Scadenza 730/2026: 30 settembre 2026
❓ E se ho un reddito troppo basso per sfruttare la detrazione?

Se la tua IRPEF lorda è inferiore alla detrazione spettante, la parte eccedente non è rimborsabile né riportabile agli anni successivi.

Soluzione: In questo caso conviene far acquistare il montascale a un familiare con reddito più alto, che abbia il disabile fiscalmente a carico.


Confronto con altre detrazioni: quale scegliere?

📊 Tabella comparativa completa

CaratteristicaDetrazione 19%Bonus 50%
Base normativaArt. 15 TUIRArt. 16-bis TUIR
Scadenza❌ Mai (permanente)❌ Mai (permanente)
BeneficiariSolo disabili certificatiTutti
Percentuale19%50%
Franchigia❌ Nessuna❌ Nessuna
Limite spesaNessuno€96.000
Recupero1 anno10 anni
Bonifico parlante❌ No (basta tracciabile)✅ Sì obbligatorio
Asseverazione tecnica❌ No❌ No
Cumulabile con IVA 4%✅ Sì✅ Sì

🎯 Quando conviene la detrazione 19%

Scegli il 19% se:

  • ✅ Hai già esaurito i massimali degli altri bonus
  • ✅ Non vuoi attendere 10 anni per il rimborso
  • ✅ Non vuoi occuparti di asseverazioni tecniche
  • ✅ La spesa è contenuta (su importi bassi il 19% può essere sufficiente)

Scegli il Bonus 50% se:

  • ✅ È la tua abitazione principale


📚 Fonti e riferimenti normativi

Normativa primaria

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 15, comma 1, lettera c)
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 3 (definizione persona con disabilità)
  • D.M. Ministero Finanze 14 marzo 1998 (modificato da D.M. 7 aprile 2021) – Documentazione IVA 4%
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art. 1, comma 679 (obbligo tracciabilità)

Documenti Agenzia delle Entrate

Altre fonti istituzionali


Articolo aggiornato a febbraio 2026. Le informazioni contenute hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato. Per casi specifici, rivolgiti al tuo commercialista o a un CAF.


Marco
Marco

Consulente con oltre 10 anni di esperienza nelle normative sull'accessibilità domestica e nelle agevolazioni fiscali per l'edilizia. Supporta famiglie e professionisti nella gestione degli iter burocratici legati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

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