Detrazione IRPEF 19% per Montascale: Guida Completa 2026

La detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di montascale è riservata alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 e ai loro familiari. È un’agevolazione permanente (non scade), si applica sull’intero importo senza franchigia, e può essere cumulata con altre agevolazioni come l’IVA al 4% e i contributi regionali.

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Tempo di lettura: 12 minuti
Fonti: Agenzia delle Entrate, TUIR, Legge 104/92


Cos’è la detrazione 19% per montascale

La detrazione IRPEF del 19% consente di recuperare parte della spesa sostenuta per l’acquisto di un montascale, classificato dalla normativa fiscale come “mezzo necessario al sollevamento” delle persone con disabilità.

CaratteristicaDettaglio
Percentuale19% della spesa
FranchigiaNessuna (si applica sull’intero importo)
Limite di spesaNessun tetto massimo
DurataAgevolazione permanente (non scade)
Modalità rimborsoIn un’unica soluzione nell’anno di acquisto
Base normativaArt. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/86)

⚠️ Differenza importante rispetto alle spese mediche ordinarie

A differenza delle normali spese sanitarie (visite, farmaci), per i mezzi di sollevamento come il montascale:

  • NON si applica la franchigia di €129,11
  • La detrazione si calcola sull’intero importo speso

Fonte: Art. 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)


A chi è destinata

✅ Beneficiari diretti

La detrazione 19% per montascale spetta a:

  1. Persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92, ovvero chi presenta:
    • Minorazione fisica, psichica o sensoriale
    • Stabilizzata o progressiva
    • Che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione
  2. Persone con invalidità civile, di lavoro o di guerra certificate da commissioni mediche pubbliche
  3. Familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità

❌ Chi NON può accedere

  • Persone senza certificazione di disabilità/invalidità
  • Familiari di disabili NON fiscalmente a carico
  • Acquisti per seconde case (se il disabile non vi risiede)

Attenzione: Per accedere a questa detrazione è sempre richiesta una certificazione medica che attesti la condizione di disabilità. Se non hai la Legge 104 o un’invalidità riconosciuta, puoi comunque accedere ad altre agevolazioni come il Bonus Ristrutturazioni 50%.


Requisiti necessari

📋 Requisiti del beneficiario

RequisitoDettaglio
Certificazione disabilitàVerbale Commissione medica (art. 4, L. 104/92)
OppureCertificato invalidità civile/lavoro/guerra
RedditoNessun limite di reddito
ResidenzaContribuente fiscalmente residente in Italia

📋 Requisiti per il familiare

Se sei un familiare che acquista il montascale per un parente disabile:

  • Il disabile deve essere fiscalmente a carico (reddito ≤ €2.840,51 annui, o ≤ €4.000 per figli under 24)
  • La fattura può essere intestata a te
  • Devi poter dimostrare di aver sostenuto la spesa

📋 Requisiti del montascale

Il montascale deve essere:

  • Mezzo necessario al sollevamento del disabile
  • Installato presso l’abitazione del beneficiario
  • Documentato con fattura/ricevuta fiscale

Quanto si risparmia: esempi pratici

💰 Calcolo della detrazione

Costo montascaleDetrazione 19%Risparmio effettivo
€3.000€570€570
€5.000€950€950
€8.000€1.520€1.520
€10.000€1.900€1.900
€15.000€2.850€2.850

📊 Confronto con altre detrazioni

La detrazione 19% da sola è meno conveniente rispetto ad altre agevolazioni disponibili:

AgevolazioneSu €10.000Note
Detrazione 50%€5.000Permanente – Per tutti
Detrazione 19%€1.900Permanente – Solo disabili

🎯 Consiglio pratico: La detrazione 19% è conveniente principalmente quando viene cumulata con altre agevolazioni (vedi sezione successiva) o quando non si può accedere ai bonus edilizi.


Come ottenere la detrazione

⏱️ Procedura in 4 passaggi

DOCUMENTAZIONE

Procurati il verbale di disabilità/invalidità

ACQUISTO

Richiedi fattura intestata al beneficiario della detrazione. Paga con metodo TRACCIABILE (bonifico, carta, assegno)

CONSERVAZIONE

Conserva: fattura + certificazione disabilità + eventuale ricevuta pagamento tracciabile

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Indica la spesa nel RIGO E3 del Modello 730 (o RP3 del Modello Redditi PF)

📝 Modalità di pagamento

Dal 1° gennaio 2020, per detrarre le spese sanitarie (inclusi i mezzi di sollevamento) è obbligatorio il pagamento tracciabile:

Ammessi:

  • Bonifico bancario o postale
  • Carta di credito/debito/prepagata
  • Assegno bancario o circolare

NON ammesso:

  • Contanti (faresti perdere la detrazione!)

Fonte: Art. 1, comma 679, Legge 160/2019 – Obbligo tracciabilità spese sanitarie


Cumulabilità con altre agevolazioni

✅ Combinazioni possibili

Ecco come massimizzare il risparmio combinando più agevolazioni:

AgevolazioneCumulabile con 19%?Note
IVA 4%SÌ, sempreSi applica subito all’acquisto
Contributi Legge 13/89La detrazione 19% si applica sull’importo residuo
Contributi regionaliLa detrazione 19% si applica sull’importo residuo
Detrazione 50%⚠️ AlternativaO 50% o 19%, non entrambe sulla stessa spesa

🎯 Strategia ottimale per disabili

Per massimizzare il risparmio, ti consigliamo questo ordine:

1️⃣ IVA 4%           → Risparmio immediato del 18% sul prezzo
2️⃣ Contributi L.13/89 → Fino a €5.268,99 a fondo perduto
3️⃣ Detrazione 50%    → Sul costo residuo 

Esempio pratico – Montascale da €10.000:

PassaggioCalcoloImporto
Prezzo listino (IVA 22%)€10.000
Con IVA 4%-€1.475€8.525
Contributo L.13/89-€4.066€4.459
Detrazione 50% su residuo-€3.344€1.115
COSTO FINALE€1.115

Nota: La detrazione 19% conviene principalmente quando:

  • Non puoi accedere al Bonus 50% (es. scaduto)
  • Hai già usato altri bonus nell’anno
  • Preferisci recuperare tutto in un anno (invece che in 10)

❌ Cosa NON si può cumulare

La detrazione 19% NON è cumulabile con:

  • Detrazione 50% sulla stessa spesa

Tuttavia, puoi applicare la detrazione 19% sull’eccedenza se una parte della spesa ha già beneficiato di altri bonus.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Guida agevolazioni fiscali disabili


Base normativa dettagliata

📜 Gerarchia delle fonti

La detrazione 19% per mezzi di sollevamento è disciplinata da:

1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 15, comma 1, lettera c)

“Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.”

Interpretazione: Per i mezzi di sollevamento (come i montascale) la detrazione si applica sull’intero importo, senza la franchigia di €129,11 prevista per le altre spese sanitarie.

2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 3

Definisce chi sono le “persone con disabilità” aventi diritto alle agevolazioni:

“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Comma 3 (disabilità grave):

“Qualora la minorazione […] abbia ridotto l’autonomia personale […] in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale […] la situazione assume connotazione di gravità.”

3. Circolari Agenzia delle Entrate

Le principali circolari che chiariscono l’applicazione:

  • Circolare 19/E del 2012 – Detrazioni spese sanitarie
  • Risoluzione 79/E del 2016 – Certificazione invalidità
  • Circolare 7/E del 2025 – Aggiornamenti dichiarazione redditi

Spese ammesse in dettaglio

✅ Cosa rientra nella detrazione 19%

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la detrazione al 19% sull’intero importo spetta per:

Mezzi per il sollevamento:

  • ✅ Montascale a poltroncina
  • ✅ Montascale a pedana (servoscala)
  • ✅ Piattaforme elevatrici
  • ✅ Sollevatori per disabili
  • ✅ Pedane di sollevamento
  • ✅ Adattamento ascensore per carrozzina

Mezzi per la deambulazione:

  • ✅ Poltrone per inabili
  • ✅ Carrozzine
  • ✅ Deambulatori
  • ✅ Arti artificiali
  • ✅ Apparecchi ortopedici

Altri mezzi ammessi:

  • ✅ Rampe per eliminazione barriere architettoniche
  • ✅ Trasporto in ambulanza
  • ✅ Sussidi tecnici e informatici (con collegamento funzionale alla disabilità)

❌ Cosa NON rientra nella detrazione 19%

  • ❌ Acquisto montascale da parte di persona non disabile
  • ❌ Montascale per strutture commerciali/uffici
  • ❌ Semplici accessori o optional non essenziali
  • ❌ Manutenzione ordinaria (solo quella straordinaria è detraibile)

Fonte: Agenzia delle Entrate – Pagina tematica “Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio”


Documentazione completa

📁 Checklist documenti da conservare

Per non perdere il diritto alla detrazione, conserva per almeno 5 anni (termine per accertamenti fiscali):

DocumentoObbligatorioNote
Fattura/ricevuta fiscale✅ SìIntestata al beneficiario detrazione
Certificazione disabilità✅ SìVerbale Commissione medica o invalidità
Ricevuta pagamento tracciabile✅ SìEstratto conto, bonifico, ricevuta carta
Stato di famigliaSolo se familiarePer dimostrare parentela
Dichiarazione fiscalmente a caricoSolo se familiareReddito ≤ €2.840,51

📝 Cosa deve contenere la fattura

La fattura del montascale deve riportare:

  • Dati completi del venditore (P.IVA, ragione sociale)
  • Dati del beneficiario (nome, cognome, codice fiscale)
  • Descrizione del bene: “Montascale per abbattimento barriere architettoniche” o “Mezzo per sollevamento disabili”
  • Importo dettagliato (imponibile + IVA)
  • Data di emissione

🔍 Quale certificazione serve

Per la detrazione 19% è sufficiente una di queste certificazioni:

  1. Verbale di accertamento handicap – Rilasciato dalla Commissione medica ex art. 4, L. 104/92
  2. Certificato di invalidità civile – Rilasciato dalla ASL
  3. Certificato invalidità lavoro – Rilasciato da INAIL
  4. Certificato invalidità guerra – Rilasciato dal Ministero competente

Nota: La Risoluzione 79/E del 2016 ha chiarito che non è necessario il riconoscimento della gravità (comma 3). È sufficiente la certificazione base di handicap o invalidità con menomazione funzionale permanente.


Come compilare il Modello 730

📍 Dove inserire la spesa

Le spese per l’acquisto del montascale vanno indicate nel Quadro E – Oneri e Spese del Modello 730:

RigoDescrizioneQuando usarlo
E3Spese sanitarie per persone con disabilitàQuesto è il rigo corretto per il montascale
E1Spese sanitarie generaliNO (solo per spese con franchigia)
E4Spese veicoli disabiliNO (solo per auto/moto)

📝 Istruzioni passo-passo

Nel Modello 730/2026:

  1. Vai al Quadro E – Sezione I
  2. Compila il Rigo E3 inserendo:
    • L’importo totale della spesa sostenuta nel 2024
    • NON sottrarre alcuna franchigia
  3. Se la spesa supera €15.493,71 annui (totale E1+E2+E3), puoi scegliere di:
    • Rateizzare in 4 quote annuali (barrando apposita casella)
    • Detrarre tutto nell’anno corrente

Nel Modello Redditi PF:

  • Usa il Rigo RP3 (equivalente a E3 del 730)

⚠️ Errori comuni da evitare

  • ❌ Inserire la spesa in E1 anziché E3 (applicheresti la franchigia)
  • ❌ Dimenticare di conservare la certificazione di disabilità
  • ❌ Pagare in contanti
  • ❌ Intestare la fattura a persona diversa da chi detrae

Fonte: Istruzioni Modello 730 – Agenzia delle Entrate


Domande frequenti (FAQ)

❓ Serve il riconoscimento di handicap GRAVE (comma 3)?

No. Per la detrazione 19% sui mezzi di sollevamento è sufficiente:

  • Riconoscimento handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92
  • Oppure certificazione di invalidità civile/lavoro/guerra

La gravità (comma 3) è richiesta per altre agevolazioni (es. IVA 4% su auto, permessi lavorativi), ma non per la detrazione 19% sul montascale.

❓ Posso detrarre l’acquisto di un montascale usato?

, a condizione che:

  • Il venditore rilasci regolare fattura
  • Il pagamento sia tracciabile
  • Il montascale sia funzionalmente destinato al sollevamento del disabile
❓ Ho già usato il Bonus 50%: posso avere anche il 19%?

Non sulla stessa spesa. Tuttavia:

  • Puoi detrarre al 19% l’eventuale quota eccedente il massimale del 50%
  • Puoi cumulare nello stesso anno diverse detrazioni per interventi diversi
❓ Il familiare che paga deve convivere con il disabile?

No, la convivenza non è richiesta. È sufficiente che:

  • Il disabile sia fiscalmente a carico del familiare
  • Il familiare abbia effettivamente sostenuto la spesa (pagamento a suo nome)
❓ Entro quando devo presentare la dichiarazione?

La detrazione va inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hai sostenuto la spesa:

  • Spesa 2025 → Dichiarazione 730/2026 o Redditi PF 2026
  • Scadenza 730/2026: 30 settembre 2026
❓ E se ho un reddito troppo basso per sfruttare la detrazione?

Se la tua IRPEF lorda è inferiore alla detrazione spettante, la parte eccedente non è rimborsabile né riportabile agli anni successivi.

Soluzione: In questo caso conviene far acquistare il montascale a un familiare con reddito più alto, che abbia il disabile fiscalmente a carico.


Confronto con altre detrazioni: quale scegliere?

📊 Tabella comparativa completa

CaratteristicaDetrazione 19%Bonus 50%
Base normativaArt. 15 TUIRArt. 16-bis TUIR
Scadenza❌ Mai (permanente)❌ Mai (permanente)
BeneficiariSolo disabili certificatiTutti
Percentuale19%50%
Franchigia❌ Nessuna❌ Nessuna
Limite spesaNessuno€96.000
Recupero1 anno10 anni
Bonifico parlante❌ No (basta tracciabile)✅ Sì obbligatorio
Asseverazione tecnica❌ No❌ No
Cumulabile con IVA 4%✅ Sì✅ Sì

🎯 Quando conviene la detrazione 19%

Scegli il 19% se:

  • ✅ Hai già esaurito i massimali degli altri bonus
  • ✅ Non vuoi attendere 10 anni per il rimborso
  • ✅ Non vuoi occuparti di asseverazioni tecniche
  • ✅ La spesa è contenuta (su importi bassi il 19% può essere sufficiente)

Scegli il Bonus 50% se:

  • ✅ È la tua abitazione principale


📚 Fonti e riferimenti normativi

Normativa primaria

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 15, comma 1, lettera c)
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 3 (definizione persona con disabilità)
  • D.M. Ministero Finanze 14 marzo 1998 (modificato da D.M. 7 aprile 2021) – Documentazione IVA 4%
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art. 1, comma 679 (obbligo tracciabilità)

Documenti Agenzia delle Entrate

Altre fonti istituzionali


Articolo aggiornato a febbraio 2026. Le informazioni contenute hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato. Per casi specifici, rivolgiti al tuo commercialista o a un CAF.


Marco
Marco

Consulente con oltre 10 anni di esperienza nelle normative sull'accessibilità domestica e nelle agevolazioni fiscali per l'edilizia. Supporta famiglie e professionisti nella gestione degli iter burocratici legati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

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