Sì, esiste un canale pubblico per ottenere un montascale per disabili senza pagarlo, e riguarda più dispositivi di quanti se ne citino di solito. Ma non è una strada aperta a tutti né rapida, e capirlo prima evita mesi persi.
Dal 2017 il nomenclatore dei Livelli essenziali di assistenza comprende sia i montascale mobili sia quelli fissi su guida, poltroncina e piattaforma. Il passaggio dal diritto alla fornitura reale dipende però dalla condizione clinica accertata e dallo stato delle procedure di acquisto nella propria Regione, che quasi ovunque sono ancora in corso.
Quando il canale sanitario non è percorribile, la spesa resta in capo alla famiglia ma si riduce sensibilmente: contributo a fondo perduto della Legge 13/1989, IVA agevolata al 4%, detrazioni fiscali. Sotto trovi entrambe le strade, con i requisiti reali di ciascuna.
Cosa copre davvero la ASL: montascale mobili e fissi
Il Servizio sanitario può fornire il montascale attraverso l’assistenza protesica. Il DPCM 12 gennaio 2017 lo prevede nell’Allegato 5, Elenco 2B, classe 18.30, e comprende sia i dispositivi mobili sia gli impianti fissi su guida. L’idea diffusa che i fissi siano esclusi deriva dal vecchio DM 332/1999, non più in vigore dal 30 dicembre 2024.
| Codice | Dispositivo |
|---|---|
| 18.30.10.009 | Carrello servoscala a sedile, cioè la poltroncina fissa su guida |
| 18.30.11.003 | Carrello servoscala a piattaforma, corsa rettilinea |
| 18.30.11.006 | Carrello servoscala a piattaforma, corsa non rettilinea |
| 18.30.08.003 / .006 / .009 | Montascale mobili a ruote e a cingoli |
| 18.30.15.003 / .006 | Rampe portatili |
Chi ha diritto secondo l’articolo 18 del DPCM
Il requisito d’ingresso è l’invalidità civile con menomazione accertata correlata alla difficoltà di deambulazione. Non serve il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92: è l’equivoco più diffuso su questo tema, e tiene fuori persone che il diritto ce l’hanno.
- chi ha invalidità civile, di guerra o per servizio, per le menomazioni accertate dalla commissione;
- chi ha presentato istanza e ha già ottenuto l’accertamento di menomazioni che riducono la capacità lavorativa oltre un terzo;
- chi è in attesa di accertamento, se lo specialista attesta necessità e urgenza per avviare il piano riabilitativo;
- chi è ricoverato, quando il medico responsabile certifica la necessità dell’ausilio prima della dimissione;
- chi, già invalido, è colpito da patologie evolutive o degenerative sopravvenute, per le nuove menomazioni;
- chi è affetto da una malattia rara compresa nell’Allegato 7 del DPCM.
C’è anche una via temporanea, prevista dal comma 3: nella disabilità grave transitoria, in ospedalizzazione domiciliare, dimissione protetta o assistenza domiciliare integrata, la Regione può fornire ausili dell’Elenco 2B su prescrizione specialistica per un massimo di 60 giorni prorogabili, dove esista un servizio di riutilizzo dei dispositivi. È lo scenario del post-operatorio o della riabilitazione dopo una frattura.
La condizione clinica che la norma richiede
Il nomenclatore descrive il quadro della classe 18.30: persone non deambulanti o con gravi problemi di mobilità conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile salire o scendere le scale interne all’abitazione anche con l’aiuto di chi assiste.
La difficoltà lieve o l’affaticamento legato all’età non aprono questo canale. Serve una compromissione documentata.
Per i montascale mobili le condizioni nazionali sono ulteriormente specifiche: assistiti non deambulanti, e solo se l’edificio è privo di ascensore idoneo, o l’ascensore non è adattabile alle esigenze della persona in carrozzina, o le scale non sono superabili con una rampa a norma. Serve inoltre che chi assiste sappia manovrare l’ausilio in sicurezza.
Per i carrelli a piattaforma la norma nazionale richiede che si tratti di scale interne al domicilio abituale e che il dislivello non sia superabile con una rampa o altra soluzione conforme, previa visita domiciliare. La poltroncina fissa ha invece una descrizione propria, senza quelle condizioni: alcune Regioni le estendono comunque a entrambi i dispositivi, ma è una scelta regionale, non un obbligo che discenda dal DPCM.
Come si attiva la pratica
Non si acquista il montascale per poi chiedere il rimborso: chi lo fa perde il beneficio. Il dispositivo va prescritto, autorizzato e fornito prima di qualunque pagamento.
- Valutazione dello specialista, che inquadra il bisogno in un piano riabilitativo-assistenziale individuale.
- Prescrizione con codice del nomenclatore, caratteristiche funzionali richieste e motivazione clinica.
- Autorizzazione della ASL di residenza, che verifica requisiti e appropriatezza. I tempi di risposta sono fissati dalla Regione e non sono uniformi.
- Fornitura tramite il soggetto aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, secondo l’Allegato 12 del DPCM.
- Collaudo, cioè verifica che l’ausilio consegnato corrisponda a quello prescritto.
Quanto tempo serve e cosa resta a carico
Non esiste un tempo medio nazionale. Dipende dalla Regione, dall’azienda sanitaria e soprattutto dallo stato delle procedure di acquisto, che sui montascale fissi in gran parte del Paese non sono concluse. Dove la gara manca, il diritto esiste ma la fornitura non parte.
Le opere murarie ed elettriche. Il nomenclatore lo dice esplicitamente per i montascale fissi: restano a carico dell’utente. Sono invece del fornitore la verifica di tenuta di muri, solette e ringhiere, il montaggio delle guide e il collaudo tecnico a domicilio.
La differenza di prezzo, se serve un altro modello. L’articolo 17 comma 5 del DPCM permette di chiedere, d’accordo con il medico, un dispositivo della stessa tipologia con caratteristiche diverse da quelle descritte, per esigenze legate allo stile di vita o al contesto abitativo. La ASL autorizza, ma la differenza rispetto al prezzo assunto a carico resta all’assistito, insieme agli oneri professionali collegati. È la strada da conoscere quando il prodotto aggiudicato non risolve su una scala curva o stretta.
La proprietà, in alcuni casi. Di regola l’ausilio è ceduto in proprietà. Per i dispositivi di serie, però, le Regioni che hanno attivato servizi di riutilizzo possono cederlo in comodato, con restituzione quando cessa il bisogno.
I limiti da conoscere prima di avviare la pratica
Il perimetro della fornitura è più stretto di quanto molti si aspettano, e conoscerlo prima evita di costruire un’aspettativa sbagliata.
Solo scale interne al domicilio abituale. Il nomenclatore fa riferimento alle scale interne all’abitazione dell’assistito. Scale esterne e parti comuni condominiali non rientrano nella fornitura dei dispositivi fissi, e la seconda casa non rientra in nessun caso. Fanno eccezione i montascale portatili, ammessi anche per le scale di accesso all’abitazione abituale. Per le parti comuni valgono regole diverse, di natura condominiale e urbanistica: le trovi nella guida su montascale in condominio.
Sulla scala condominiale d’ingresso c’è però una possibilità. Dove l’edificio è privo di ascensore idoneo, o l’ascensore non è adattabile alla carrozzina, e la scala non è superabile con una rampa a norma, può essere prescritto un montascale mobile per l’accesso al domicilio abituale. Per installare un impianto fisso sulle parti comuni la strada è invece quella dei contributi e delle agevolazioni, con le maggioranze agevolate previste dalla Legge 13/1989.
Il modello non si sceglie. Viene fornito il prodotto aggiudicato dalla procedura pubblica: nessuna scelta di marca, finiture o optional, salvo la strada dell’articolo 17 comma 5 con la differenza di prezzo a carico.
La rampa ha la precedenza. Dove il dislivello è superabile con una rampa conforme alle norme di accessibilità, il carrello a piattaforma non è prescrivibile.
Per i dispositivi portatili serve chi li manovra. Sono ausili assistiti, non autonomi: la valutazione domiciliare verifica che chi assiste sappia usarli con perizia e sicurezza.
Il portatile viene prima del fisso. Dove le Regioni hanno scritto condizioni operative, l’impianto fisso è subordinato: si valuta prima il montascale mobile a ruote o cingolato, e il fisso entra solo quando quello è tecnicamente impraticabile. Non è un’alternativa che si sceglie, è una seconda opzione che si motiva.
La scala deve rientrare nei limiti del capitolato. L’ausilio fornito è quello aggiudicato in gara, e i capitolati regionali fissano limiti alla lunghezza del binario e al numero di curve. È il filtro che esclude più famiglie di tutti gli altri: taglia fuori gran parte delle scale curve, a chiocciola e dei collegamenti su due piani, che sono la maggioranza delle case italiane. Prima di avviare la pratica va verificato con il servizio di assistenza protesica se la propria scala rientra.
📞 Non sai quale percorso fa al caso tuo?
Chiama Anna. In 5 minuti capisci se hai i requisiti per l’ASL o se conviene la via dei contributi. Nessun impegno.
Perché di questo canale si comincia a parlare solo adesso
Per sette anni il montascale fisso è stato un diritto senza strumenti per esercitarlo, ed è il motivo per cui quasi tutte le fonti online lo danno ancora per escluso.
Fino al 30 dicembre 2024 le Regioni hanno continuato a erogare gli ausili di serie usando codici e tariffe del DM 332/1999, dove i montascale fissi non comparivano perché sono codici introdotti nel 2017. Il DPCM aveva rinviato la piena operatività al decreto tariffe, arrivato con il DM 272 del 26 novembre 2024 previa Intesa Stato-Regioni del 14 novembre 2024. Quel giorno il vecchio decreto ha perso efficacia e le Regioni si sono trovate senza riferimenti per gli elenchi di serie: da qui la corsa ai tariffari provvisori e alle nuove procedure di acquisto.
Sui montascale fissi poche Regioni hanno scritto finora condizioni operative esplicite, e quelle che l’hanno fatto divergono fra loro: su chi può ottenerli, su quali scale, su quali limiti tecnici, su proprietà o comodato. Non esiste quindi una risposta nazionale alla domanda “cosa serve per averlo”: la risposta la dà la Regione di residenza, e in molte non è ancora stata scritta. Il punto di verifica è sempre lo stesso, il servizio di assistenza protesica della propria azienda sanitaria.
Chi negli anni scorsi ha scritto che la poltroncina fissa non è nel nomenclatore descriveva una realtà vera di fatto ma non di diritto. La differenza inizia a contare ora.
Il montascale fisso quasi gratis: contributi L.13/89 + IVA 4%
Questa è la risposta che quasi nessuno dà, e che per la maggior parte delle famiglie è quella più utile.
Chi cerca “montascale disabili gratis” ha spesso in mente la poltroncina su rotaia installata in casa. Per quella la via sanitaria è aperta sulla carta, ma nella maggior parte delle Regioni non è ancora percorribile in tempi utili. Esiste però una combinazione di misure che riduce la spesa in modo consistente, e che quasi nessuno spiega per intero: contributo statale L.13/89, IVA agevolata al 4%, detrazione sul residuo.
La combinazione è: contributo statale L.13/89 + IVA agevolata al 4%.
Il contributo L.13/89 (Legge Tognoli)
La Legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede un contributo a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È gestito dal Ministero delle Infrastrutture tramite i Comuni. La domanda si presenta al Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.
Chi può richiederlo — basta uno di questi requisiti:
- Invalidità civile (qualsiasi percentuale)
- Invalidità del lavoro o di guerra
- Cecità civile o sordomutismo
- Riconoscimento ai sensi della Legge 104/92
La formula di calcolo del contributo:
| Fascia di spesa | Contributo |
|---|---|
| Fino a €2.582,28 | 100% della spesa |
| Da €2.582 a €12.911 | €2.582 + 25% dell’eccedenza |
| Da €12.911 a €51.645 | €5.164 + 5% dell’eccedenza |
| Massimo assoluto | €7.101,27 |
L’IVA agevolata al 4%
Il montascale è classificato come ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche (DM 14/3/1998 e DM 236/89). L’IVA al 4% si applica a chiunque dichiari al fornitore che il dispositivo è destinato a una persona anziana o con mobilità ridotta — senza bisogno di certificazioni mediche.
Su un montascale da €2.500 base, l’IVA al 4% è €100. Con IVA al 22% sarebbe €550. Risparmio: €450.
Quanto si paga davvero: esempi reali
Un avvertimento che va letto prima dei numeri. Gli importi qui sotto sono il risultato aritmetico della formula di legge, cioè quanto spetterebbe. Il contributo L.13/89 è però concesso nei limiti dei fondi disponibili, ripartiti fra i Comuni e storicamente insufficienti rispetto alle domande. Avere i requisiti significa entrare in graduatoria, non incassare la somma nell’anno della domanda: in molti Comuni l’erogazione arriva dopo anni e in alcuni casi copre solo una parte della graduatoria. Vanno quindi letti due scenari, quello con il contributo erogato e quello senza.
Esempio 1 — Poltroncina su scala dritta, contributo erogato
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prezzo base montascale | €2.500 |
| IVA 4% | €100 |
| Totale da pagare | €2.600 |
| Contributo L.13/89 | −€2.586,71 |
| Residuo a carico | ~€13 |
Esempio 2 — Stessa installazione, contributo non erogato nell’anno
| Voce | Importo |
|---|---|
| Totale con IVA 4% | €2.600 |
| Contributo L.13/89 | €0 (fondi esauriti) |
| Detrazione barriere architettoniche, abitazione principale, in 10 anni | −€1.300 |
| Residuo a carico | ~€1.300 |
Anche senza contributo la spesa si dimezza. E l’IVA agevolata resta comunque: con l’aliquota ordinaria il totale sarebbe stato €3.050 invece di €2.600.
Esempio 3 — Montascale a pedana per carrozzina, scala curva
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prezzo esempio | €12.000 |
| IVA 4% | €480 |
| Totale | €12.480 |
| Contributo L.13/89 | −€5.056,71 |
| Residuo | €7.423,29 |
| Detrazione 50% in 10 anni sul residuo | −€3.711,65 |
| Residuo a carico | ~€3.712 |
In pratica: chi ottiene il contributo paga poche decine di euro per una poltroncina su scala dritta, chi non lo ottiene paga circa la metà del prezzo di listino grazie a IVA agevolata e detrazione, e chi ha bisogno di una pedana su scala curva si ferma sotto i quattromila euro contro i dodicimila di partenza. Nessuno di questi percorsi è gratis, ma nessuno costa quanto sembra all’inizio.
✅ Il contributo L.13/89 è cumulabile con l’IVA 4% e con le detrazioni fiscali. L’ordine di applicazione è: prima il contributo, poi la detrazione sulla sola quota rimasta a carico.
La regola più importante: i lavori dopo, non prima
Il contributo viene perso se si installa il montascale prima dell’approvazione della domanda. La sequenza corretta è:
- Presentare domanda al Comune entro il 1° marzo
- Attendere approvazione (graduatorie aprile–giugno)
- Installare il montascale
- Inviare le fatture quietanzate entro il 31 dicembre
Eccezioni sulla scadenza: Friuli-Venezia Giulia (domanda tutto l’anno tramite CRIBA) e Toscana (scadenza 31 dicembre, sistema regionale autonomo L.R. 47/1991).
🧮 Calcola quanto pagheresti davvero
Inserisci il tipo di scala e la tua situazione: il calcolatore ti mostra subito quali agevolazioni puoi cumulare e il costo finale stimato.
Le due vie a confronto
| Fornitura sanitaria (ASL) | Acquisto con contributo L.13/89 e agevolazioni | |
|---|---|---|
| Dispositivi | Poltroncina fissa, piattaforma, montascale mobili, rampe | Qualsiasi modello disponibile sul mercato |
| Base normativa | DPCM 12/1/2017, Allegato 5, Elenco 2B | Legge 13/1989, DM 236/89, TUIR |
| Requisito | Invalidità civile con menomazione correlata e impossibilità di percorrere le scale | Invalidità riconosciuta per il contributo; nessuna per IVA 4% e detrazioni edilizie |
| Chi sceglie il modello | La ASL, sul prodotto aggiudicato in gara | La famiglia |
| Tempi | Non uniformi; dove la gara non è conclusa, non prevedibili | Graduatoria comunale per il contributo; installazione in poche settimane |
| Proprietà | Di regola sì, comodato dove esiste il riutilizzo | Sì |
| Resta a carico | Opere murarie ed elettriche, eventuale differenza di modello | Quota non coperta da contributo e detrazione |
Domande frequenti
Chi ha diritto al montascale gratuito tramite ASL?
Il montascale fisso può essere fornito gratis dall’ASL?
Quanto tempo serve per ottenere un montascale dalla ASL?
Cosa prevede la Legge 104 per il montascale?
Posso fare domanda all’ASL e al Comune contemporaneamente?
Il contributo L.13/89 copre anche le scale curve?
Quali documenti servono per la domanda L.13/89?
Chi prescrive il montascale per le detrazioni fiscali?
📞 Vuoi sapere subito cosa spetta alla tua situazione?
Parla con Anna per una consulenza gratuita. Ti diciamo quali agevolazioni puoi cumulare, se hai i requisiti per i contributi L.13/89 e come organizzare la pratica dall’inizio alla fine. Sopralluogo gratuito in tutta Italia. Nessun impegno.
Autore: Marco— Normative di riferimento: DPCM 12/1/2017 (Allegato 5), DM 272/2024, Legge 13/1989, DM 14/3/1998, TUIR art. 15 e 16-bis, Legge 104/92 art. 3








