Quando un condomino con disabilità o anzianità motoria muore, gli altri condomini possono pretendere la rimozione del montascale? È una domanda frequente, con conseguenze pratiche immediate per gli eredi e per l’amministratore. La risposta breve è no: la legge non impone la rimozione automatica e la giurisprudenza ha chiarito il punto in modo inequivocabile. Questa guida spiega perché, in quali casi eccezionali la rimozione può essere chiesta, e come orientarsi concretamente.
Il montascale deve essere rimosso dopo la morte di chi lo usava?
No. La legge n. 13/1989 non prevede alcuna rimozione automatica del servoscala al decesso dell’utilizzatore. La Cassazione (sent. n. 3858/2016) e il Tribunale di Bolzano (sent. n. 674/2018) concordano: la finalità dell’impianto è di interesse pubblico generale e non si estingue con la persona.

La logica è questa: il servoscala, anche quando installato per una singola persona, abbatte una barriera architettonica che per definizione riguarda l’accessibilità dell’edificio nel suo complesso. L’art. 2, comma 2 della L. 13/1989 permette al portatore di handicap di installarlo a proprie spese anche contro la volontà del condominio — proprio perché l’interesse tutelato non è personale e intrasferibile, ma collettivo. La morte dell’installatore non muta questa natura.
Cosa ha stabilito la giurisprudenza
Il Tribunale di Bolzano, sentenza n. 674/2018, ha rigettato la domanda di rimozione avanzata da condomini dopo il decesso della madre dell’installatrice, condannando i ricorrenti a rifondere le spese. La Cassazione n. 3858/2016 aveva già fissato lo stesso principio.
Nel caso di Bolzano, i condomini sostenevano che il servoscala — installato senza delibera condominiale dopo un rifiuto dell’assemblea — non avesse più alcun concreto utilizzo con la morte della disabile. Il Tribunale ha risposto che la “finalità pubblicistica di interesse generale non permette di considerare l’uso del servoscala quale diritto personale e intrasmissibile del disabile, che si estingue con la morte dello stesso”. L’impianto può servire “contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio”.
La Cassazione aveva precisato che la L. 13/1989 persegue un interesse che va oltre la singola persona: favorisce l’accessibilità dell’edificio per tutti gli abitanti e per l’intera collettività. Il diritto a conservare l’opera non si considera estinto con la persona che ne aveva fatto richiesta.
Basta un solo condomino favorevole per bloccare la rimozione?
Sì. È sufficiente che un singolo condomino esprima parere favorevole alla permanenza del montascale per rendere la rimozione non ottenibile. Questo discende dalla finalità di interesse pubblico della L. 13/1989 e dall’art. 1121 c.c.
L’art. 1121 c.c. (ultimo comma) stabilisce che i condomini e i loro eredi possono “in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”. La logica è simmetrica: se l’innovazione può giovare a qualunque condomino in qualsiasi momento futuro, non può essere eliminata su iniziativa degli altri. L’assemblea non ha il potere di votare la rimozione forzata in presenza di un condomino che si oppone o che intende beneficiarne.
In quali casi la rimozione può essere legittimamente richiesta?
La rimozione può essere richiesta solo in tre circostanze specifiche: l’impianto non rispetta più le norme di sicurezza, crea un intralcio effettivo e documentato all’uso delle parti comuni, oppure viene sostituito con una soluzione più moderna o più inclusiva.

Queste eccezioni derivano dall’art. 1102 c.c., che consente le modifiche alla cosa comune a condizione che non ne impediscano l’uso da parte degli altri condomini. Se il servoscala — per dimensioni, posizionamento o malfunzionamento — rende di fatto inservibile la scala comune anche a un solo condomino, la domanda di rimozione può trovare fondamento. Allo stesso modo, se il condominio decide di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice che copre lo stesso bisogno, la dismissione del vecchio impianto è coerente con la logica della norma.
Ciò che non costituisce motivo valido: il semplice fatto che l’utilizzatore sia deceduto, che l’impianto non sia al momento usato da nessuno, o che la maggioranza dei condomini preferisca liberarsene.
Chi sosteneva la spesa di installazione: cambia qualcosa?
No, per quanto riguarda il diritto alla permanenza. La giurisprudenza non distingue tra montascale pagato dall’utilizzatore e montascale pagato dal condominio: in entrambi i casi il principio è lo stesso.
Il fatto che l’impianto sia stato finanziato interamente dal singolo condomino porta con sé una conseguenza diversa e più pratica: gli altri condomini sono esonerati da qualsiasi contributo nelle spese di manutenzione, salvo decidano volontariamente di partecipare ai vantaggi (art. 1121 c.c.). Se invece l’installazione fu deliberata e finanziata collettivamente, l’impianto è un bene comune a tutti gli effetti e la sua eventuale dismissione richiede delibera assembleare con le maggioranze previste.
Cosa dovrebbe fare l’amministratore di condominio?
L’amministratore non può procedere alla rimozione di propria iniziativa né dare seguito a una delibera che non rispetti i limiti imposti dalla L. 13/1989. In caso di contestazione, deve informare il condominio della prevalenza della norma pubblicistica.
Il ruolo dell’amministratore è quello di applicare la legge, non la volontà della maggioranza quando questa contrasta con norme imperative. Se i condomini richiedono formalmente la rimozione, l’amministratore ha il dovere di esporre il quadro normativo — la L. 13/1989, i limiti dell’art. 1102 e la giurisprudenza — prima di procedere a qualsiasi convocazione. Portare il punto in assemblea senza questo avvertimento espone il condominio a un contenzioso prevedibilmente perdente, come dimostra la condanna alle spese del caso di Bolzano.
Vale la pena tenere il montascale anche inutilizzato?
Quasi sempre sì. Un montascale già installato, a norma e non ingombrante, rappresenta un’infrastruttura di accessibilità che potrebbe servire a qualsiasi condomino, inquilino o ospite in futuro. Il costo di reinstallazione — tra €3.000 e €10.000+ — supera di solito i costi di manutenzione ordinaria.
L’Italia è un paese che invecchia: la probabilità che un edificio residenziale abbia nei prossimi anni almeno un abitante con ridotta mobilità è concretamente alta. Un montascale già presente evita iter burocratici, sopralluoghi, attese e spese. Per questa ragione, la valutazione di convenienza porta quasi sempre alla stessa conclusione: conservarlo.
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