Una barriera architettonica è qualsiasi elemento costruttivo che rende difficile o impossibile per una persona con disabilità muoversi liberamente o utilizzare spazi e servizi. Pensate a un gradino, una porta stretta o l’assenza di un ascensore – ostacoli che per molti di noi possono sembrare insignificanti, ma che per altri rappresentano veri e propri muri.
In Italia esistono numerose norme per regolare l’edilizia pubblica e privata relativamente ai problemi dell’accessibilità e delle barriere architettoniche. Analizziamole nel dettaglio una per una.
Come è nata la consapevolezza sull’accessibilità in Italia?

Il cammino verso l’accessibilità in Italia è iniziato gradualmente:
I primi passi (1967-1968)
Tutto è cominciato con la Circolare Ministeriale n. 425 del 1967 – il primo documento che menzionava il problema delle barriere architettoniche, anche se solo come raccomandazione non vincolante.
Un anno dopo, la Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968 fece un passo avanti, stabilendo le prime regole concrete per rendere accessibili gli edifici pubblici. Qui apparvero le prime indicazioni sulle misure da rispettare, che sarebbero poi diventate la base per le norme future.
Verso una legge vera e propria (anni ’70)
La prima legge che affrontò il tema dell’accessibilità fu la Legge n. 118 del 1971. Sebbene si concentrasse principalmente sull’assistenza sanitaria per mutilati e invalidi civili, nell’articolo 27 introduceva l’importante principio che le barriere architettoniche dovessero essere rimosse dagli edifici pubblici.
Il problema? La legge rimandava a un successivo decreto per la sua applicazione pratica. Ci vollero ben sette anni per vedere l’approvazione del D.P.R. 384/1978, che purtroppo si rivelò poco efficace.
Un impegno più concreto (anni ’80)
La svolta arrivò con la Legge Finanziaria 41/1986 (articolo 32, commi 20 e 25), che introdusse due novità fondamentali:
- Nessun progetto poteva più ricevere finanziamenti statali se non rispettava le norme di accessibilità
- Vennero introdotti per la prima volta fondi specifici per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La legge impose anche alle Ferrovie dello Stato di destinare l’1% dei mutui ricevuti a un programma per eliminare le barriere negli edifici ferroviari e nei treni.
Questo percorso legislativo rappresenta i primi passi di un cammino verso una società più inclusiva, dove ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità motorie, possa godere della libertà di movimento in autonomia.
La Legge 13/1989: il primo vero passo

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 rappresenta una svolta decisiva nella normativa italiana per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Firmata dal Presidente Cossiga, questa legge ha introdotto, per la prima volta, disposizioni concrete per garantire l’accessibilità universale negli spazi abitativi.
Cosa prevede la Legge 13/1989 per l’accessibilità degli edifici?
Tutti i progetti edilizi (nuove costruzioni o ristrutturazioni integrali) presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge devono rispettare specifiche prescrizioni tecniche mirate a garantire:
- Accessibilità completa degli spazi
- Adattabilità delle strutture
- Visitabilità degli ambienti
Principali disposizioni della Legge 13/1989
Ambito | Disposizioni | Benefici |
---|---|---|
Procedure condominiali | Maggioranze ridotte (art. 1120 c.c.) Non classificati come “interventi voluttuari” Diritto di installazione autonoma dopo 3 mesi | Semplificazione dell’iter decisionale Tutela del diritto all’accessibilità Garanzia di intervento anche in caso di inerzia |
Sostegno economico | Fondo speciale presso Ministero lavori pubblici Contributi a fondo perduto Proporzionalità alla spesa sostenuta | Incentivazione economica agli interventi Riduzione dell’onere finanziario Supporto concreto per le famiglie |
Beneficiari | Persone con menomazioni permanenti Familiari fiscalmente a carico Condomini con residenti disabili | Inclusione ampia dei soggetti interessati Estensione dei benefici all’ambito familiare Approccio collettivo al problema |
Semplificazioni burocratiche | Eliminazione concessione edilizia Sola relazione tecnica necessaria Silenzio-assenso per immobili vincolati | Riduzione tempi burocratici Snellimento documentale Superamento ostacoli normativi |
Distribuzione risorse | Ripartizione proporzionale alle regioni Distribuzione ai comuni Priorità per invalidità totali | Equità territoriale Gestione locale delle risorse Attenzione alle situazioni più gravi |
Procedure semplificate per i condomini
La normativa facilita l’approvazione degli interventi di abbattimento barriere nei condomini attraverso:
- Approvazione con maggioranze ridotte (secondo l’art. 1120 del codice civile)
- Eliminazione della classificazione “interventi voluttuari”
- Possibilità per le persone con disabilità di installare autonomamente strutture necessarie (servoscala, ampliamento porte) dopo tre mesi di inerzia condominiale
Contributi economici: il Fondo speciale per l’abbattimento barriere
La legge ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo speciale che prevede:
- Contributi a fondo perduto proporzionali alle spese sostenute
- Beneficiari: persone con menomazioni permanenti, loro familiari fiscalmente a carico, condomini con residenti disabili
Semplificazioni burocratiche per gli interventi
Gli interventi di eliminazione barriere godono di procedure semplificate:
- Non necessitano di concessione edilizia o autorizzazione
- Richiedono solo una relazione tecnica firmata da un professionista
- Procedure speciali per immobili vincolati con silenzio-assenso
Distribuzione delle risorse in base alle necessità
Il sistema di ripartizione del fondo segue criteri di equità:
- Distribuzione annuale alle regioni in proporzione al fabbisogno
- Ripartizione regionale tra i comuni
- Assegnazione prioritaria alle persone con invalidità totale e difficoltà di deambulazione
La Legge 13/1989 ha creato un modello efficace di intervento pubblico che garantisce spazi abitativi accessibili per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con mobilità ridotta.
Per un approfondimento sulla Legge 13/1989,
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Circolare Ministeriale n. 1669/U.L.: la missione continua
La Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 fornisce chiarimenti sulla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, relativa alle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Questa normativa rappresenta un importante passo avanti rispetto alle precedenti disposizioni (come la L. 118/1971 e il D.P.R. 384/1978), poiché estende l’ambito di applicazione anche agli edifici privati e a quelli destinati ad uso abitativo, precedentemente non considerati dalla legislazione in materia. La legge si applica a:
- Edifici privati di nuova costruzione
- Edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione
- Ristrutturazione di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
- Spazi esterni di pertinenza degli edifici sopra citati
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
A partire dall’11 agosto 1989, tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche ministeriali. La normativa introduce tre concetti fondamentali:
- Accessibilità: possibilità per persone con ridotta capacità motoria di raggiungere l’edificio, entrarvi e fruirne in condizioni di sicurezza e autonomia
- Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati
- Visitabilità: possibilità di accesso limitato a una parte dell’edificio
Restano esclusi dalla portata della disposizione i soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978, mentre sono compresi nell’ambito di applicazione gli edifici privati aperti al pubblico.
Innovazioni in edifici esistenti
La legge disciplina le modifiche alle parti comuni degli edifici residenziali privati finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Le innovazioni possono essere deliberate dall’assemblea condominiale secondo le modalità previste dall’art. 1136 del codice civile. Qualora il condominio non approvi o non si pronunci entro tre mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può procedere autonomamente e a proprie spese all’installazione di:
- Servoscala
- Strutture mobili e facilmente rimovibili
- Modifiche all’ampiezza delle porte d’accesso
Le innovazioni sono soggette ai limiti del pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, dell’alterazione del decoro architettonico o dell’inservibilità all’uso di parti comuni da parte di altri condomini. Per gli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089 e 1497 del 1939, sono previste procedure semplificate per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Contributi e procedimento di richiesta
La legge prevede la concessione di contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in immobili privati esistenti dove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (o da chi ne esercita la tutela) entro il 1° marzo di ogni anno al sindaco del comune in cui è situato l’immobile. Il contributo può essere concesso per:
- Opere su parti comuni dell’edificio
- Opere su immobili in proprietà o godimento esclusivo dell’handicappato
- Acquisto di beni mobili idonei quando non è possibile modificare l’immobile
Entità dei contributi e criteri di assegnazione
L’entità del contributo è determinata in base alla spesa effettivamente sostenuta secondo la seguente tabella:
Fascia di spesa | Percentuale di contributo | Esempio di calcolo |
---|---|---|
Fino a 5 milioni di lire | 100% della spesa | Su 5 milioni: contributo di 5 milioni |
Da 5 a 25 milioni di lire | 5 milioni + 25% dell’eccedenza | Su 15 milioni: 5 milioni + 25% di 10 milioni = 7,5 milioni |
Da 25 a 100 milioni di lire | 10 milioni + 5% dell’eccedenza | Su 80 milioni: 10 milioni + 5% di 55 milioni = 12,75 milioni |
Le domande hanno diritto di precedenza se presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle USL. In subordine vale l’ordine cronologico di presentazione. Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi. L’erogazione avviene dopo l’esecuzione dell’opera e la presentazione delle fatture, entro 15 giorni dall’accertamento della conformità dei lavori rispetto a quanto indicato nella domanda.
Per un approfondimento sulla Circolare Ministeriale N.1669/U.L., consulta la nostra guida
DM 236/89: legge sull’accesso agli edifici
Il DM 236/89 è una normativa fondamentale per garantire l’accessibilità degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche. Questo decreto stabilisce criteri progettuali specifici per rendere gli edifici accessibili alle persone con disabilità e mobilità ridotta, intervenendo anche sull’installazione e l’uso di dispositivi come i montascale.
Disposizioni sui Montascale
Il decreto prevede che i montascale rientrino tra i dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, in particolare per gli edifici privati e pubblici adibiti ad uso residenziale e non residenziale. Le caratteristiche tecniche sono stabilite per garantire la piena accessibilità.
I requisiti dei montascale secondo il DM 236/89 includono:
- Dimensioni adeguate: Larghezza minima di 80 cm per consentire il passaggio di sedie a rotelle.
- Sicurezza: Dispositivi anti-caduta e sistemi di frenata automatica.
- Facilità d’uso: Comandi accessibili e intuitivi.
- Collocazione interna o esterna: Devono essere protetti dagli agenti atmosferici se installati all’esterno.
Caratteristiche | Requisiti secondo DM 236/89 |
---|---|
Larghezza | Minimo 80 cm |
Sicurezza | Sistemi anti-caduta |
Uso | Accesso autonomo e facilitato |
Applicazione del Decreto
Il DM 236/89 si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazione. Le disposizioni in merito ai montascale riguardano non solo l’installazione ma anche la manutenzione, al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza degli utenti.
Inoltre, il decreto impone l’adeguamento di strutture pubbliche e private qualora siano presenti barriere architettoniche che impediscono la fruizione degli spazi da parte delle persone con disabilità.
Per un approfondimento sul DM 236/89,
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Legge 104/1992: i diritti dei disabili

La Legge 104/1992 rappresenta la normativa quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità in Italia. Tra i suoi obiettivi principali c’è il superamento delle barriere architettoniche, con specifiche indicazioni riguardo all’uso di montascale e dispositivi di mobilità assistita.
Disposizioni sui Montascale
La legge prevede che i montascale siano tra gli strumenti necessari per garantire l’accessibilità negli edifici pubblici e privati. Il loro impiego viene incentivato come soluzione tecnica per agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria.
I requisiti fondamentali secondo la Legge 104/1992 includono:
- Adattabilità: Utilizzo in edifici esistenti senza compromettere la struttura.
- Sicurezza certificata: Rispetto delle normative tecniche in vigore.
- Accessibilità: Facilità d’uso da parte dell’utente, senza bisogno di assistenza.
Caratteristiche | Requisiti secondo Legge 104/1992 |
---|---|
Adattabilità | Installazione in contesti esistenti |
Sicurezza | Certificazione obbligatoria |
Accessibilità | Utilizzo autonomo e intuitivo |
Ambiti di Applicazione
La legge si applica sia agli edifici pubblici che privati, promuovendo l’eliminazione delle barriere non solo negli spazi interni ma anche esterni, come marciapiedi e percorsi urbani. Gli interventi devono essere progettati per consentire la piena fruibilità delle strutture a tutti i cittadini.
Incentivi e Agevolazioni
La Legge 104/1992 prevede anche incentivi fiscali per l’installazione di dispositivi come i montascale, rientranti nelle misure di abbattimento delle barriere architettoniche. Questi incentivi possono coprire una parte consistente delle spese, facilitando l’adozione di soluzioni inclusive.
Per un approfondimento sulla legge 104 del 1992,
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Legge 503/1996: superamento delle Barriere Architettoniche nei luoghi aperti al pubblico
La Legge 503/1996 è un riferimento normativo fondamentale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Tra i dispositivi previsti per il superamento delle barriere rientrano anche i montascale, utili per garantire l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità.
Disposizioni sui Montascale
La normativa stabilisce che i montascale devono rispettare standard tecnici rigorosi per garantire la sicurezza e l’accessibilità. Sono indicati come soluzione pratica in edifici esistenti dove l’installazione di ascensori risulta impraticabile o eccessivamente onerosa.
I requisiti dei montascale secondo la Legge 503/1996 comprendono:
- Sicurezza operativa: Sistemi di bloccaggio automatico.
- Facilità d’uso: Pannelli di controllo accessibili e semplici.
- Compatibilità strutturale: Installazione senza compromettere la stabilità dell’edificio.
Caratteristiche | Requisiti secondo Legge 503/1996 |
---|---|
Sicurezza | Bloccaggio automatico e cinture di sicurezza |
Facilità d’uso | Pannelli intuitivi e accessibili |
Compatibilità | Montaggio senza interventi strutturali pesanti |
Ambiti di Applicazione
La legge si applica principalmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico. Viene previsto l’adeguamento delle strutture esistenti e la predisposizione di nuove costruzioni secondo i criteri di accessibilità. Gli enti pubblici sono tenuti a rispettare le norme per garantire pari opportunità di accesso a tutti i cittadini.
Obblighi per le Pubbliche Amministrazioni
La normativa impone alle amministrazioni locali di predisporre piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), includendo interventi come l’installazione di montascale, rampe e ascensori, assicurando che i percorsi interni ed esterni siano privi di ostacoli.
Per un approfondimento sulla legge 503 del 1996,
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DPR 380/2001: Testo Unico dell’Edilizia
Il DPR 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, disciplina l’attività edilizia in Italia, includendo disposizioni specifiche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i dispositivi previsti per garantire l’accessibilità figurano i montascale, indicati come soluzione essenziale in edifici privati e pubblici.
Disposizioni sui Montascale
Il DPR 380/2001 stabilisce l’obbligo di prevedere soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazione. I montascale sono inclusi come dispositivi idonei per garantire l’accessibilità verticale, specialmente in contesti in cui non è possibile installare ascensori.
I requisiti specifici previsti comprendono:
Caratteristiche | Requisiti secondo DPR 380/2001 |
---|---|
Adattabilità | Montaggio in ambienti con spazio limitato |
Sicurezza | Sistemi di emergenza e anti-infortunistici |
Accessibilità | Controlli intuitivi e posti a portata di mano |
Applicazione del Decreto
Il decreto si applica a tutte le opere edilizie che comportano interventi su edifici pubblici e privati. È previsto l’adeguamento delle strutture non accessibili e la progettazione di nuove costruzioni secondo standard di abbattimento delle barriere architettoniche.
Verifiche e Controlli
Gli enti locali sono tenuti a verificare l’osservanza delle norme, in particolare durante il rilascio dei permessi di costruzione. Devono inoltre promuovere interventi che includano l’installazione di montascale come soluzione efficace per superare dislivelli interni ed esterni.
Per un approfondimento sul DPR 380 del 2001,
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Sentenza Corte di Cassazione 18334/2012: montascale in condominio
La Sentenza 18334/2012 della Corte di Cassazione ha segnato un importante passo avanti nel riconoscimento del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, stabilendo che l’installazione di montascale e altri dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche non può essere vietata dai regolamenti condominiali se necessaria a garantire l’accessibilità.
Principi della Sentenza
La sentenza ha stabilito che il diritto alla mobilità è prioritario rispetto a eventuali limitazioni regolamentari nei condomini. Pertanto:
- Prevalenza del diritto alla mobilità: Le esigenze di accessibilità prevalgono sulle disposizioni condominiali.
- Necessità dimostrata: Il richiedente deve dimostrare che l’installazione del montascale è indispensabile per l’accessibilità.
- Compatibilità tecnica: L’intervento non deve compromettere la sicurezza o la stabilità dell’edificio.
Requisiti per l’Installazione
La Corte ha specificato che l’installazione dei montascale deve:
- Essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Non compromettere la stabilità strutturale.
- Essere compatibile con gli spazi comuni del condominio.
Aspetti Giuridici | Dettagli |
---|---|
Diritto alla Mobilità | Prioritario su regolamenti condominiali |
Prove a Carico del Richiedente | Necessità di dimostrare l’indispensabilità dell’installazione |
Limitazioni Tecniche | Rispetto delle norme di sicurezza e della stabilità dell’edificio |
Implicazioni per i Condomini
La sentenza ha chiarito che i condomini non possono opporsi in modo pregiudiziale all’installazione di dispositivi di mobilità, purché siano rispettati i requisiti tecnici e normativi. Qualora l’intervento risulti indispensabile per garantire l’accessibilità, deve essere consentito, anche a fronte di opposizioni condominiali.
Esempi Pratici
Sono numerosi i casi successivi in cui i tribunali hanno ribadito il principio stabilito da questa sentenza, riconoscendo il diritto di installare montascale e piattaforme elevatrici anche in presenza di regolamenti condominiali contrari.
Per un approfondimento sulla Cass. 18334/2012,
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Detrazioni Fiscali al 75%: DL 34/2020 e successive modifiche
Il DL 34/2020, noto come Decreto Rilancio, ha introdotto significative agevolazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui una detrazione del 75% per interventi come l’installazione di montascale. Le modifiche normative successive hanno ampliato e chiarito l’accesso a questi benefici.
Principali Caratteristiche della Detrazione
La detrazione del 75% è destinata a chi esegue lavori volti al superamento delle barriere architettoniche. I principali requisiti sono:
- Ambito di applicazione: Edifici residenziali, condomini, immobili pubblici e privati.
- Interventi ammessi: Montascale, piattaforme elevatrici, rampe, ascensori.
- Massimale di spesa: Varia in base alla tipologia e alla destinazione d’uso dell’edificio.
Ambito di Applicazione | Interventi Agevolabili | Massimale di Spesa |
---|---|---|
Edifici Residenziali | Montascale, piattaforme, rampe | Fino a 96.000 euro |
Condomini | Installazione di ascensori e montascale | Fino a 40.000 euro per unità |
Edifici Pubblici | Adeguamenti per l’accessibilità | Secondo normativa vigente |
Modalità di Accesso
Per beneficiare della detrazione, è necessario:
- Presentare una dichiarazione dei redditi indicando le spese sostenute.
- Conservare la documentazione tecnica dei lavori eseguiti.
- Ottenere il certificato di conformità degli impianti installati.
Modifiche Successive
Le modifiche normative intervenute dopo il DL 34/2020 hanno stabilito che il 75% del prezzo verrà recuperato in detrazioni fiscali suddivise nei 10 anni successivi all’acquisto. Se si è pagato un montascale 3000€, 2250€ verranno restituiti in detrazioni fiscali, 225€ all’anno per 10 anni.
Benefici per i Richiedenti
Questa misura consente di ridurre sensibilmente il costo degli interventi, incentivando l’adozione di soluzioni che migliorano la mobilità e l’accessibilità degli edifici. Grazie alla proroga delle detrazioni, i cittadini possono continuare a usufruire di agevolazioni anche per lavori eseguiti negli anni successivi all’introduzione della norma.
Per un approfondimento sulle detrazioni fiscali per
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
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