DM 236/89: guida completa a montascale e accessibilità

Scopri le normative su montascale e servoscala nel DM 236/89: requisiti tecnici e caratteristiche per garantire l'accessibilità negli edifici privati

Il decreto ministeriale 236/89, emanato il 14 giugno 1989, rappresenta una pietra miliare nella legislazione italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Questo importante provvedimento legislativo stabilisce i criteri necessari per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, con l’obiettivo di definire le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Tra i vari aspetti trattati dal decreto, i montascale e i servoscala occupano una posizione di rilievo, essendo dispositivi fondamentali per garantire la mobilità verticale delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Differenza tra montascale e servoscala secondo il DM 236/89

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, è importante chiarire la distinzione tra montascale e servoscala così come definita dal decreto ministeriale.

Un servoscala è un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

Il montascale (o piattaforma elevatrice) è invece un dispositivo che permette il superamento di un dislivello tramite una piattaforma che si muove verticalmente, spesso utilizzato quando non è possibile installare un ascensore o una rampa.

Insomma, se stessimo parlando di automobili, potremmo dire che questi dispositivi sono i “taxi” delle scale per le persone con mobilità ridotta! Ovviamente con meno corse folli e più sicurezza. Oggi i due termini sono usati come sinonimi.

Requisiti tecnici dei servoscala secondo il DM 236/89

Il decreto ministeriale 236/89 definisce con precisione i requisiti tecnici che i servoscala devono rispettare per essere conformi alla normativa. Ecco i principali punti da considerare:

Dimensioni e portata

  • Dimensioni minime: la pedana deve avere dimensioni minime di 70 cm × 75 cm in caso di scale e 75 cm × 100 cm in caso di percorsi con pendenza fino a 10%
  • Portata: non inferiore a 100 kg e preferibilmente 130 kg
  • Velocità: non superiore a 10 cm/sec
  • Pendenza massima: 45°

Sicurezza e comandi

Il servoscala deve essere dotato di:

  • Barre o braccioli di protezione e bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della marcia
  • Dispositivi di sicurezza per arresto di emergenza e sblocco manuale del freno
  • Comandi di funzionamento sia sul servoscala che ai piani

Le dimensioni e le caratteristiche minime di questi dispositivi sono specificate nell’allegato tecnico del decreto, che fornisce anche indicazioni sui materiali da utilizzare per garantire la sicurezza e la durabilità nel tempo.

Caratteristiche delle piattaforme elevatrici (montascale)

Per quanto riguarda le piattaforme elevatrici verticali, il decreto prevede specifiche altrettanto rigorose:

CaratteristicaRequisito
Dimensioni minime80 cm × 120 cm
PortataNon inferiore a 180 kg
Dimensioni accessoLibero accesso di almeno 70 cm
ProtezioniBarre o cancelletti di protezione
ComandiDi facile azionamento, sia a bordo che ai piani

Questi dispositivi rappresentano un’alternativa efficace quando non è possibile installare un ascensore tradizionale o quando l’intervento strutturale sarebbe troppo invasivo.

È interessante notare come il decreto, redatto oltre 30 anni fa, avesse già previsto soluzioni tecniche ancora attuali. Quasi come se i legislatori avessero una sfera di cristallo per prevedere il futuro della mobilità assistita!

Quando utilizzare servoscala e montascale secondo la normativa

Il decreto ministeriale 236/89 stabilisce anche i contesti in cui è opportuno utilizzare servoscala e montascale:

  1. Edifici esistenti dove non è possibile l’installazione di ascensori o rampe
  2. Dislivelli contenuti (fino a 4 metri per i montascale verticali)
  3. Spazi limitati che non consentono altre soluzioni
  4. Soluzioni temporanee in attesa di adeguamenti strutturali

La normativa specifica che i servoscala e le piattaforme elevatrici non devono sostituire gli ascensori quando questi sono tecnicamente installabili, ma rappresentano una valida alternativa nei casi in cui altre soluzioni risultino impraticabili.

Criteri di progettazione e installazione

L’installazione di servoscala e montascale deve rispettare alcuni criteri fondamentali per garantire sia la sicurezza degli utenti che la funzionalità degli spazi:

Per i servoscala

  • Non ridurre la larghezza minima delle scale (1,20 m per edifici privati, 1,50 m per edifici pubblici)
  • Consentire il passaggio delle persone sulle scale quando il servoscala è chiuso
  • Proteggere adeguatamente gli elementi mobili e i comandi

Per i montascale

  • Collocazione appropriata che non interferisca con i percorsi ordinari
  • Spazi di manovra adeguati per l’accesso alla piattaforma
  • Protezioni perimetrali per evitare cadute

Insomma, installare questi dispositivi richiede un po’ la precisione di un chirurgo e la visione d’insieme di un architetto. Ma il risultato finale è una soluzione che può davvero cambiare la vita di chi ne beneficia!

Normative specifiche per edifici residenziali e spazi comuni

Il decreto dedica particolare attenzione all’accessibilità degli edifici residenziali, stabilendo che:

  • Negli edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra è obbligatorio l’ascensore
  • Nei casi in cui l’ascensore non sia obbligatorio, è necessario garantire l’adattabilità, predisponendo spazi per l’eventuale installazione di servoscala o piattaforme elevatrici
  • Gli spazi comuni (androni, corridoi, pianerottoli) devono essere accessibili o adattabili

Le disposizioni specifiche per gli spazi comuni includono:

  • Larghezza minima dei corridoi: 1,50 m
  • Spazi di manovra per le carrozzine: 1,50 × 1,50 m
  • Pendenza massima delle rampe: 8%

Queste normative garantiscono che anche le persone con disabilità possano accedere agli spazi comuni dell’edificio e alle proprie abitazioni con la massima autonomia possibile.

Deroghe e adeguamenti negli edifici esistenti

Il decreto prevede alcune deroghe e possibilità di adeguamento per gli edifici esistenti, riconoscendo le difficoltà pratiche che possono emergere nell’adattamento di strutture preesistenti:

  • Soluzioni alternative sono ammesse quando l’adattamento alle norme risulta impossibile o eccessivamente oneroso
  • Gli interventi di ristrutturazione devono comunque tendere al maggior grado possibile di accessibilità
  • L’installazione di servoscala è considerata una soluzione accettabile in edifici esistenti con particolari vincoli strutturali

Queste disposizioni riflettono un approccio pragmatico del legislatore, che ha compreso come l’obiettivo dell’accessibilità debba essere perseguito tenendo conto delle reali possibilità di intervento.

L’evoluzione normativa dopo il DM 236/89

Sebbene il decreto ministeriale 236/89 rimanga un riferimento fondamentale, la normativa sull’accessibilità ha conosciuto un’evoluzione significativa nei decenni successivi:

  • Il DPR 503/96 ha esteso e in parte modificato le disposizioni per gli edifici pubblici
  • La legge 104/92 ha inquadrato l’accessibilità nel più ampio contesto dei diritti delle persone con disabilità
  • Successive modifiche tecniche hanno aggiornato alcuni parametri in base all’evoluzione tecnologica

Nonostante questi sviluppi, i principi e molte delle specifiche tecniche del DM 236/89 rimangono validi e attuali, testimoniando la lungimiranza del legislatore dell’epoca.

Vantaggi e limiti dei servoscala e montascale

Vantaggi

  • Facilità di installazione rispetto a soluzioni strutturali più invasive
  • Costi contenuti rispetto alla realizzazione di ascensori
  • Adattabilità a diverse situazioni architettoniche
  • Possibilità di installazione in edifici con vincoli storici o strutturali

Limiti

  • Velocità limitata (10 cm/sec) che può risultare insufficiente in contesti ad alto traffico
  • Necessità di manutenzione periodica per garantire il corretto funzionamento
  • Dimensioni che possono interferire con l’utilizzo normale delle scale
  • Portata limitata rispetto agli ascensori tradizionali

È un po’ come scegliere tra una city car e un SUV: entrambi ti portano a destinazione, ma in modi e con comfort diversi. L’importante è che la soluzione scelta risponda alle esigenze specifiche dell’utente!

Come scegliere il servoscala o montascale più adatto

La scelta del dispositivo più adatto dipende da diversi fattori che vanno attentamente valutati:

  1. Tipologia di scala (rettilinea, curvilinea, a chiocciola)
  2. Spazio disponibile per l’installazione e il passaggio
  3. Esigenze specifiche dell’utente (tipo di disabilità, autonomia)
  4. Frequenza di utilizzo prevista
  5. Budget disponibile per l’acquisto e la manutenzione

È sempre consigliabile consultare un tecnico specializzato che possa valutare la situazione specifica e proporre la soluzione più adatta, nel rispetto delle normative vigenti.

FAQ sul DM 236/89 e i dispositivi per superare le barriere architettoniche

Quali sono i contributi disponibili per l’installazione di servoscala e montascale?

La legge 13/89 prevede contributi pubblici per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. I contributi possono coprire parte della spesa per l’installazione di servoscala, montascale o altri dispositivi per l’accessibilità.

È necessario un permesso per installare un servoscala?

Sì, è generalmente necessaria una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e, in alcuni casi, l’approvazione dell’assemblea condominiale. È importante verificare le normative locali specifiche.

Quali sono le differenze di costo tra servoscala e montascale?

Il costo dipende dalle caratteristiche specifiche dell’installazione, ma in generale:
Un servoscala per scale rettilinee ha un costo indicativo tra 3.000 e 8.000 euro
Un servoscala per scale curve può costare tra 8.000 e 15.000 euro
Una piattaforma elevatrice (montascale verticale) può avere un costo tra 10.000 e 20.000 euro

Il DM 236/89 si applica anche agli edifici pubblici?

Il DM 236/89 si riferisce specificamente agli edifici privati, mentre per gli edifici pubblici il riferimento normativo è il DPR 503/96, che riprende e in parte modifica le disposizioni tecniche del DM 236/89.

Esistono deroghe alle misure minime previste dal decreto?

Sì, in casi particolari di edifici esistenti con vincoli strutturali significativi, possono essere ammesse soluzioni alternative che garantiscano comunque un adeguato livello di accessibilità, previa valutazione tecnica.

Come installare un servoscala: guida passo-passo

Pochi step, installazione in giornata

1. Valutazione preliminare

Misurare accuratamente la scala (lunghezza, larghezza, pendenza)
Verificare la struttura per assicurarsi che possa supportare il peso del dispositivo
Considerare gli spazi di manovra necessari ai piani

2. Scelta del dispositivo

Selezionare il modello più adatto in base alle caratteristiche della scala
Verificare la conformità alle specifiche del DM 236/89
Valutare eventuali funzionalità aggiuntive (batterie di emergenza, sistemi di sicurezza avanzati)

3. Procedure amministrative

Presentare la documentazione necessaria (CILA, richiesta all’assemblea condominiale)
Richiedere eventuali contributi pubblici (legge 13/89)
Ottenere le necessarie autorizzazioni

4. Installazione

Affidarsi a tecnici qualificati per garantire la corretta installazione
Verificare il rispetto delle normative di sicurezza
Testare accuratamente il funzionamento dopo l’installazione

5. Manutenzione

Programmare controlli periodici come previsto dalla normativa
Effettuare la manutenzione preventiva per evitare malfunzionamenti
Tenere a disposizione i contatti per l’assistenza tecnica

L’importanza dell’accessibilità oltre la normativa

Il DM 236/89 ha rappresentato un passo fondamentale verso una società più inclusiva, ponendo le basi tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Montascale e servoscala, insieme ad altre soluzioni tecniche, sono strumenti essenziali per garantire l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità.

Oltre al rispetto formale delle normative, è importante sviluppare una cultura dell’accessibilità che consideri le esigenze di tutti gli utenti fin dalla fase di progettazione degli spazi. L’accessibilità non deve essere vista come un obbligo normativo, ma come un valore aggiunto che migliora la qualità della vita di tutti i cittadini.

In fondo, una società davvero civile si misura anche da quanto riesce a rendere accessibili i propri spazi a tutti i suoi membri, indipendentemente dalle loro capacità motorie. E voi, avete mai pensato a quanto siano accessibili gli spazi in cui vivete?

Il testo integrale del DM 236/89