Il DPCM 12 gennaio 2017 è il decreto che ha riscritto i Livelli essenziali di assistenza, cioè l’elenco delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire. Per chi si occupa di montascale contiene una novità precisa: fino ad allora il nomenclatore dell’assistenza protesica prevedeva solo i montascale mobili, quelli che l’accompagnatore spinge sui gradini. Con questo decreto entrano per la prima volta anche i montascale fissi — poltroncine e piattaforme installate stabilmente sulla scala — con codici propri.
Questa pagina spiega come è costruito quel sistema: come sono organizzati gli elenchi del nomenclatore, chi rientra tra gli aventi diritto, perché l’erogazione dipende da una procedura di gara regionale e perché per quasi otto anni il diritto è esistito senza lo strumento per esercitarlo.
Il percorso pratico da seguire, passaggio per passaggio, è descritto nella pagina dedicata al montascale a carico del servizio sanitario.

Che cos’è il DPCM 12 gennaio 2017
Il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli essenziali di assistenza, sostituendo il DPCM 29 novembre 2001. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15, ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L’assistenza protesica è disciplinata dagli articoli 17, 18 e 19 e dagli allegati 5 e 12.
Il decreto non è una legge di settore sulle barriere architettoniche: è la norma che stabilisce che cosa il sistema sanitario è tenuto a garantire. Le norme sull’abbattimento delle barriere — come la legge 13/89 o i requisiti tecnici del DM 236/89 — viaggiano su un binario diverso e rispondono a logiche diverse.
Una precisazione utile, perché è l’equivoco più diffuso: l’articolo 64 del DPCM contiene un rinvio che sposta in avanti l’entrata in vigore di alcune disposizioni, ma quel rinvio riguarda solo i dispositivi dell’elenco 1, cioè le protesi e le ortesi su misura. Gli elenchi 2A e 2B, dove stanno i montascale, non sono compresi in quel differimento.
Come è organizzato il nomenclatore: elenchi 1, 2A e 2B
L’articolo 17 divide i dispositivi in tre elenchi, secondo un criterio unico: quanto lavoro tecnico serve per adattarli alla persona. Non è una gerarchia di importanza, è una gerarchia di procedura: da quale elenco proviene un dispositivo determina chi lo fornisce, come viene pagato e con quali regole.
| Elenco | Che cosa contiene | Come si determina il valore |
|---|---|---|
| 1 | Protesi e ortesi costruite o allestite su misura da un professionista sanitario abilitato | Tariffe massime fissate da decreto nazionale |
| 2A | Ausili di serie che, per essere usati in sicurezza, devono essere applicati da un professionista sanitario abilitato | Prezzi di acquisto determinati dalle procedure pubbliche regionali |
| 2B | Ausili di serie pronti per l’uso, che non richiedono l’applicazione del professionista sanitario | Prezzi di acquisto determinati dalle procedure pubbliche regionali |
La differenza pratica è netta. Per l’elenco 1 esiste un riferimento economico nazionale. Per gli elenchi 2A e 2B no: il valore nasce dalla gara che la singola Regione o azienda sanitaria ha bandito. È un dettaglio apparentemente tecnico, ed è la chiave di tutto il resto della pagina.
Il nomenclatore, precisa il comma 2 dell’articolo 17, riporta per ogni voce il codice, la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, le eventuali condizioni o limiti di erogabilità e le indicazioni cliniche. Le condizioni sono scritte voce per voce: quelle previste per un dispositivo non si estendono automaticamente a un altro, nemmeno se i due dispositivi appartengono alla stessa classe.
Dove stanno i montascale: la classe 18.30 dell’elenco 2B
I montascale si trovano nell’elenco 2B, classe 18.30, dedicata agli ausili per il superamento di barriere verticali. La classe raggruppa tre famiglie diverse: gli impianti fissi che corrono lungo la scala, gli ausili mobili che aiutano l’accompagnatore nel trasporto e le rampe portatili per dislivelli di pochi gradini.
| Codice | Dispositivo |
|---|---|
| 18.30.08.003 | Montascale mobile a ruote, a sedile |
| 18.30.08.006 | Montascale mobile a ruote, per carrozzina |
| 18.30.08.009 | Montascale mobile a cingoli, per carrozzina |
| 18.30.10.009 | Carrello servoscala a sedile |
| 18.30.11.003 | Carrello servoscala a piattaforma, corsa rettilinea |
| 18.30.11.006 | Carrello servoscala a piattaforma, corsa non rettilinea |
| 18.30.15.003 | Rampa portatile e pieghevole |
| 18.30.15.006 | Coppia di rampe portatili |
Due letture non ovvie di questa tabella.
La prima riguarda le curve. La poltroncina fissa ha un solo codice, il 18.30.10.009, valido sia per la corsa su scala rettilinea sia per quella su scala curva: il nomenclatore descrive entrambe le configurazioni sotto la stessa voce, precisando che quella per scala curva può essere predisposta per pendenza costante o variabile. La pedana per carrozzina invece distingue: codice diverso per rettilineo e per non rettilineo. Quindi, per la poltroncina, dritto o curvo non è una distinzione di codice — è una variabile del capitolato di gara. È il capitolato regionale, non il nomenclatore nazionale, a stabilire fin dove ci si spinge.
La seconda riguarda le opere edili. Per tutti i codici fissi il nomenclatore mette a carico dell’utente le opere murarie e impiantistiche preliminari all’installazione, per esempio l’adeguamento dell’impianto elettrico. Al fornitore spetta invece la verifica, sotto la propria responsabilità, della tenuta di muri, solette o ringhiere su cui l’ausilio viene fissato.

Chi ha diritto all’assistenza protesica
L’articolo 18 elenca gli aventi diritto e la porta d’ingresso principale è l’invalidità civile, di guerra o per servizio, in relazione alle menomazioni accertate dalle commissioni mediche competenti. Non è richiesto il riconoscimento di gravità previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, e non è indicata una soglia percentuale di invalidità.
Questo è probabilmente l’equivoco più costoso in circolazione. Molte pagine presentano la legge 104 come requisito di accesso all’assistenza protesica: il DPCM non lo dice. La legge 104 conta per altri istituti — permessi, agevolazioni fiscali, priorità — ma non è la chiave che apre il nomenclatore.
Accanto agli invalidi civili, l’articolo 18 include tra gli altri i minori di 18 anni che necessitano di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità grave e permanente; chi ha presentato istanza di riconoscimento e ha già menomazioni accertate che riducono la capacità lavorativa oltre un terzo; chi è in attesa di accertamento, quando lo specialista attesta necessità e urgenza; chi è ricoverato e ha bisogno del dispositivo prima della dimissione; le persone affette da una malattia rara dell’allegato 7.
Resta il punto generale dell’articolo 17 comma 1: il dispositivo è erogato dentro un piano riabilitativo-assistenziale, non come fornitura isolata. La valutazione clinica precede sempre il dispositivo, e questa pagina non la sostituisce.
Il dispositivo diverso da quello previsto: l’articolo 17 comma 5
Il comma 5 dell’articolo 17 disciplina il caso in cui l’assistito, d’accordo con il medico, chieda un dispositivo che appartiene a una delle tipologie del nomenclatore ma ha caratteristiche strutturali, funzionali o estetiche non descritte nella voce. La richiesta deve nascere da necessità specifiche e apprezzabili legate allo stile di vita o al contesto ambientale, relazionale o sociale.
Il meccanismo è questo: il medico prescrive motivando la richiesta e indicando il codice della tipologia di appartenenza, l’azienda sanitaria locale autorizza la fornitura, e la differenza tra il valore riconosciuto per il dispositivo corrispondente incluso negli elenchi e il prezzo del dispositivo effettivamente fornito resta a carico dell’assistito. Allo stesso modo restano a carico dell’assistito le prestazioni professionali collegate alle modifiche richieste.
Sui montascale è la valvola che conta. Le scale reali sono spesso più strette, più curve o più irregolari di quanto un capitolato standard preveda: il comma 5 è il punto della norma che consente di uscire dalla configurazione aggiudicata senza uscire dal diritto, pagando la differenza.
Deroghe e proprietà del dispositivo
Due commi dell’articolo 18 completano il quadro e sono entrambi controintuitivi rispetto a come vengono di solito raccontati.
Comma 8 — la deroga. In casi eccezionali, per soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l’erogazione di dispositivi che non appartengono ad alcuna tipologia del nomenclatore, nel rispetto delle procedure fissate dalla Regione e sulla base di criteri e linee guida. È una porta stretta e discrezionale, non un canale ordinario: presuppone una situazione clinica eccezionale e una procedura regionale che la disciplini.
Comma 9 — la proprietà. I dispositivi dell’allegato 5 sono ceduti in proprietà all’assistito. Il comodato è l’eccezione, non la regola: resta facoltà delle Regioni disciplinare modalità di cessione in comodato per i dispositivi di serie degli elenchi 2A e 2B, ma solo dove siano stati attivati servizi di riutilizzo. L’assistito è comunque responsabile della custodia e della buona tenuta del dispositivo.
Vale la pena fermarsi qui, perché è un cambio di impostazione rispetto al regime precedente. Nel vecchio nomenclatore i montascale erano apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie e assegnati in uso, quindi da restituire. Nel DPCM 2017 la regola si rovescia: proprietà, salvo che la Regione abbia costruito un sistema di riutilizzo e scelga il comodato.
Perché serve una gara: l’Allegato 12 e la legge 96/2017
Per i dispositivi di serie degli elenchi 2A e 2B il DPCM non fissa tariffe. L’Allegato 12, articolo 3, stabilisce che — nelle more dell’istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie — l’erogazione e la determinazione dei prezzi di acquisto passino da contratti stipulati con i fornitori aggiudicatari di procedure pubbliche di acquisto. I capitolati devono prevedere, quando prescritto dal medico, l’adattamento o la personalizzazione da parte di professionisti sanitari abilitati, oltre a manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti.
La conseguenza è meccanica, ed è il punto in cui la maggior parte delle spiegazioni si ferma troppo presto: senza gara non c’è prezzo, e senza prezzo non c’è erogazione. Non perché qualcuno lo vieti, ma perché manca il parametro con cui l’azienda sanitaria può pagare il fornitore.
Pochi mesi dopo il DPCM, l’obbligo di procedura pubblica per i dispositivi degli elenchi 2A e 2B è stato ribadito con una norma di rango primario, l’articolo 30-bis della legge 96/2017, che impegna le Regioni ad adottare procedure ad evidenza pubblica prevedendo l’intervento di un tecnico abilitato per l’individuazione e la personalizzazione degli ausili. Lo stesso articolo prevede un meccanismo di controllo: se a distanza di sedici mesi le procedure pubbliche non avessero soddisfatto quelle esigenze, la Commissione nazionale LEA avrebbe potuto proporre lo spostamento di quegli ausili nell’elenco 1.
Il legislatore, insomma, aveva previsto che la gara potesse non funzionare. Aveva previsto meno bene quanto tempo avrebbe richiesto.
Quasi otto anni di diritto senza strumento
Dal 19 marzo 2017 i montascale fissi sono un livello essenziale di assistenza. Nello stesso momento, per quasi otto anni, nella maggior parte del Paese non è esistito lo strumento amministrativo per erogarli. Le due cose non sono in contraddizione: sono l’effetto di un difetto di raccordo tra un nomenclatore nuovo e un regime di acquisto vecchio che non lo conteneva.
La ricostruzione è questa, in tre passaggi.
Primo. I codici dei montascale fissi — carrello servoscala a sedile e a piattaforma — nascono con il DPCM 2017. Il nomenclatore precedente, quello del DM 332/1999, prevedeva nella classe 18.30 solo i montascale mobili, a cingoli e a ruote, collocati tra gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie e assegnati in uso. Gli impianti fissi installati sulla scala non c’erano.
Secondo. Per i dispositivi di serie l’erogazione dipende dalla gara, e le gare regionali sui nuovi elenchi 2A e 2B hanno richiesto anni. Nel frattempo molte amministrazioni hanno colmato il vuoto in via transitoria applicando le tariffe del vecchio elenco del DM 332/1999 o costruendo nomenclatori transitori aziendali. Ma un tariffario costruito su un nomenclatore che non conosceva i montascale fissi non poteva produrre un prezzo per i montascale fissi. Il diritto era sulla carta; il codice non trovava una riga a cui agganciarsi.
Terzo. Quel regime provvisorio è caduto con l’entrata in vigore del decreto tariffe di fine 2024, che ha chiuso la stagione del DM 332/1999. Ma attenzione a come si legge quel passaggio: la caduta del vecchio nomenclatore non ha creato lo strumento, ha tolto il sostituto provvisorio. È il motivo per cui da quel momento la costruzione di tariffari e gare regionali sui dispositivi di serie ha accelerato.
Un’ultima precisazione, che vale come chiave di lettura permanente. La sequenza di decreti tariffari nazionali degli ultimi anni — il decreto del 25 novembre 2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, poi annullato dal TAR del Lazio con effetti differiti, e il decreto sancito in Conferenza Stato-Regioni il 23 luglio 2026, con applicazione dal 21 settembre 2026 — riguarda l’assistenza specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica su misura, cioè l’elenco 1. Non fissa tariffe nazionali per gli elenchi 2A e 2B, e non è previsto che lo faccia. Chi aspetta un decreto nazionale che stabilisca quanto vale un montascale fisso aspetta un atto che, con l’architettura attuale, non è in programma: quel valore nasce e continuerà a nascere dalla gara.
Perché le condizioni non sono uguali ovunque
Il DPCM fissa il diritto e il perimetro del dispositivo. Non fissa il prezzo dei dispositivi di serie, non scrive i capitolati e non definisce le procedure autorizzative: sono competenze regionali, e l’articolo 64 prevede espressamente che criteri uniformi su limiti e modalità di erogazione siano definiti con successivi Accordi in Conferenza Stato-Regioni.
Ne discende una divergenza che non è un’anomalia locale ma un esito strutturale del disegno. Cambiano i tempi di espletamento delle gare, il contenuto dei capitolati — quindi che cosa la configurazione aggiudicata copre e dove comincia il comma 5 —, le procedure autorizzative e la scelta tra proprietà e comodato dove esistono servizi di riutilizzo.
La conseguenza operativa è una sola: la domanda “che cosa prevede la norma” e la domanda “che cosa ottengo dove abito” hanno risposte diverse, e la seconda si verifica solo sul territorio. Il percorso pratico per la richiesta parte esattamente da lì.
Domande frequenti
Il DPCM 12 gennaio 2017 riguarda anche i montascale fissi o solo quelli mobili?
Serve il riconoscimento della legge 104 articolo 3 comma 3?
Il dispositivo diventa di proprietà o resta dell’azienda sanitaria?
Il nomenclatore distingue tra montascale dritto e curvo?
Si può chiedere un montascale diverso da quello aggiudicato dalla gara?
Dal testo di legge alla tua scala
Il DPCM 12 gennaio 2017 dice che cosa il sistema deve garantire. Non dice quanto tempo impiega la tua azienda sanitaria, che cosa ha messo a capitolato la tua Regione, se la tua scala rientra nella configurazione aggiudicata.
Quelle risposte si trovano solo confrontando la norma con la situazione reale. Se vuoi capire da dove partire, il percorso operativo è descritto nella pagina sul montascale a carico del servizio sanitario, e per una valutazione sulla tua scala puoi parlare con una nostra consulente: 📞 320-7627690.
Fonti
- Ministero della Salute — Il DPCM del 2017 e gli allegati
- DPCM 12 gennaio 2017, Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15 — artt. 17, 18, 19, 64; allegati 5 e 12
- Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 30-bis









