In breve. Il montascale per condominio è un servoscala fissato alla scala comune, a poltroncina o a pedana. Si può sempre installare: se l’assemblea lo approva con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, la spesa si divide tra i condomini; se dice no o non decide entro tre mesi, chi ha difficoltà motorie lo installa a proprie spese. Non servono permessi edilizi.

Questa guida è per chi deve portare la richiesta in assemblea, spesso un figlio che cerca una soluzione per un genitore al secondo o al terzo piano, e per l’amministratore che la deve gestire. Trovi chi paga in ogni caso, le maggioranze dopo la riforma del condominio, il modello di lettera, i prezzi per numero di piani e un calcolatore della tua quota.
| Situazione | Chi decide | Chi paga | Chi lo usa |
|---|---|---|---|
| L’assemblea approva | Maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi | Tutti i condomini, in base ai millesimi | Tutti i condomini |
| L’assemblea approva, ma alcuni chiedono l’esonero (art. 1121 c.c.) | L’assemblea, se la spesa è molto gravosa e l’impianto è usabile separatamente | Solo chi partecipa | Solo chi ha pagato; gli altri possono entrare dopo, pagando la loro quota |
| L’assemblea dice no o non decide entro 3 mesi | Nessuna delibera: decide la persona con difficoltà motorie | Solo chi installa | Il proprietario dell’impianto |
Il documento che decide l’assemblea è la relazione tecnica.
Misure della scala, passaggio libero a impianto chiuso, posizione di sosta: è quello che i condomini contrari contestano. Il sopralluogo gratuito te la prepara prima della riunione.
Chi paga il montascale in condominio?
Dipende da come si conclude la richiesta. Se l’assemblea approva, pagano tutti i condomini in proporzione ai millesimi, anche chi ha votato contro. Se l’assemblea respinge la richiesta o non decide entro tre mesi, chi vuole il montascale lo installa e lo paga da solo, e l’impianto resta suo.
Se l’assemblea approva
La delibera che approva un’opera per eliminare le barriere architettoniche vincola tutti: la spesa si divide con le tabelle millesimali di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo un diverso criterio previsto dal regolamento.
Chi ha votato contro può sottrarsi alla spesa in un solo caso, previsto dall’art. 1121 c.c.: se la spesa è molto gravosa rispetto alle condizioni dell’edificio e l’impianto si può usare separatamente, come un servoscala con comando a chiave. L’esonero va chiesto e riconosciuto, non è automatico, e chi lo ottiene non può usare il montascale.
Chi si è esonerato può cambiare idea anche anni dopo: entra pagando la sua parte delle spese di installazione e di manutenzione (art. 1121, terzo comma, c.c.). Lo stesso vale per i suoi eredi e per chi compra l’appartamento.
Se l’assemblea rifiuta o non risponde
Se l’assemblea vota no, o non decide entro tre mesi dalla richiesta scritta, la persona con disabilità o chi ne ha la tutela può installare il servoscala a proprie spese: lo prevede l’art. 2, comma 2, della Legge 13/1989. Installazione, manutenzione, energia e assicurazione restano a suo carico.
L’impianto è di chi l’ha pagato, e per questo molti montascale privati hanno un comando a chiave. La Cassazione (sentenza n. 18334/2012) ha escluso che si tratti di un diritto personalissimo: il servoscala può servire anche altri residenti con difficoltà, con l’accordo di chi l’ha pagato.
Manutenzione, corrente e assicurazione: chi paga dopo
Le spese di gestione seguono la proprietà. Se il montascale è condominiale, manutenzione, energia e assicurazione si ripartiscono come stabilito nella delibera: conviene scriverlo a verbale, per non riaprire la discussione ogni anno. Se è privato, sono tutte del proprietario.
Il consumo elettrico è basso: il montascale va a batteria e si ricarica alle stazioni di sosta. Se il punto di ricarica è collegato alla luce scale condominiale, la soluzione più semplice è un rimborso forfettario annuo concordato con l’amministratore.
Calcola quanto paghi tu
Inserisci il preventivo e i tuoi millesimi: vedi la tua quota e quanto recuperi con la detrazione.
Stima indicativa: non sostituisce il parere dell’amministratore o del tuo CAF. L’esonero dalla spesa (art. 1121 c.c.) non è automatico e va riconosciuto dall’assemblea. Se hai una disabilità grave puoi valutare in alternativa la detrazione del 19%.
Vuoi il preventivo vero da portare in assemblea? Chiama Anna: 320 762 7690Tre cose che leggerai in giro e che non sono vere
- «Serve l’unanimità». Falso: basta la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi.
- «In seconda convocazione basta un terzo dei millesimi». Era la regola prima della riforma del condominio (Legge 220/2012). Oggi la soglia di 500 millesimi vale in prima e in seconda convocazione.
- «Pagano solo i condomini favorevoli». Falso: se la delibera passa pagano tutti, salvo l’esonero dell’art. 1121 c.c.
Si può installare il montascale anche senza il consenso del condominio?
Sì. Se l’assemblea respinge la richiesta o non delibera entro tre mesi da quando l’ha ricevuta per iscritto, la persona con disabilità, o chi ne ha la tutela, può installare il servoscala a proprie spese (art. 2, comma 2, Legge 13/1989). Non serve un nuovo voto, ma vanno rispettati i limiti di sicurezza, stabilità e decoro dell’edificio.
I limiti sono quelli dell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c.: l’impianto non deve pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, non deve alterarne il decoro architettonico e non deve rendere le parti comuni inservibili anche a un solo condomino. In pratica conta il passaggio libero sulla scala a impianto chiuso: è il dato da far misurare e mettere per iscritto.
C’è anche una seconda strada, utile a chi non ha una disabilità riconosciuta. L’art. 1102 c.c. permette a ogni condomino di usare le parti comuni, anche in modo più intenso, purché gli altri possano continuare a farlo. La Cassazione (sentenza n. 10852/2014) l’ha applicato all’installazione a proprie spese di impianti come ascensori e montascale.
Serve un certificato di invalidità?
Per installare, no: la Legge 13/1989 non fissa una percentuale di invalidità. Conviene comunque allegare alla richiesta un certificato medico che descriva la difficoltà motoria, perché rende la domanda più difficile da contestare.
La certificazione serve invece per alcune agevolazioni: il contributo comunale della Legge 13/1989 e la detrazione del 19% per chi ha una disabilità grave.
Sono in affitto: posso chiedere il montascale?
Sì. La Legge 13/1989 riconosce il diritto alla persona con disabilità, senza richiedere che sia proprietaria. In assemblea però vota il proprietario: la strada più semplice è che sia lui a inoltrare la richiesta all’amministratore. Mettete per iscritto chi paga e cosa succede all’impianto alla fine del contratto.
Se paghi tu da inquilino, puoi detrarre la spesa con l’aliquota ordinaria. La maggiorazione per l’abitazione principale spetta solo a chi è proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile.
Il montascale è per un genitore che non vive con me
Puoi occuparti tu del sopralluogo, dei preventivi e della lettera, ma la richiesta all’amministratore deve partire dal genitore condomino o da chi ne ha la tutela. Il caso più frequente è proprio questo: un figlio che organizza tutto per un genitore al secondo o terzo piano.
Attenzione alle detrazioni: spettano a chi è titolare dell’immobile o ci convive. Se paghi tu senza convivere, rischi di perderle. Intesta fattura e bonifico a chi ne ha diritto.
Come richiedere l’installazione: procedura e modello di lettera
Si parte da un sopralluogo tecnico, poi si invia all’amministratore una richiesta scritta con il tipo di impianto e le modalità di installazione. L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni. Dal ricevimento della richiesta decorrono i tre mesi oltre i quali, se l’assemblea non ha deciso, puoi procedere da solo.
- Sopralluogo e relazione tecnica. Un tecnico misura la scala, verifica il passaggio libero a impianto chiuso, sceglie la posizione di sosta e il modello. È il documento che risponde in anticipo alle obiezioni dei condomini.
- Richiesta scritta all’amministratore. Con raccomandata A/R o PEC, allegando relazione e preventivo. Deve indicare il contenuto dell’intervento e le modalità di esecuzione (art. 1120, terzo comma, c.c.): se mancano, l’amministratore ti chiede di integrarla e i tempi si allungano.
- Convocazione entro 30 giorni. È un obbligo dell’amministratore, anche se la richiesta arriva da un solo condomino.
- Voto in assemblea. Serve la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi. Nel verbale vanno scritti ripartizione, uso e gestione dell’impianto.
- Dopo il voto. Se la delibera passa, chi è contrario può impugnarla entro 30 giorni (art. 1137 c.c.): conviene attendere questo termine prima di firmare l’ordine. Se è respinta, o sono trascorsi tre mesi senza decisione, puoi installare a tue spese.
| Quando | Cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Giorno 0 | L’amministratore riceve la richiesta scritta | Art. 1120, terzo comma, c.c. |
| Entro 30 giorni | L’amministratore convoca l’assemblea | Art. 1120, terzo comma, c.c. |
| Entro 3 mesi dal giorno 0 | Senza delibera, puoi installare a tue spese | Art. 2, comma 2, L. 13/1989 |
| 30 giorni dal voto | Termine per impugnare la delibera (per gli assenti decorre dalla comunicazione) | Art. 1137 c.c. |
Modello di lettera per la richiesta all’amministratore
Compila le parti tra parentesi quadre e allega relazione tecnica e preventivo. Il riferimento ai trenta giorni e ai tre mesi serve a far partire i termini di legge.
Cosa scrivere nel verbale di assemblea
Un verbale preciso evita liti negli anni successivi. Questi sono i punti da far mettere per iscritto:
- Impianto e ditta: modello, percorso, posizione di sosta, preventivo approvato.
- Ripartizione della spesa: per millesimi, indicando eventuali condomini esonerati ai sensi dell’art. 1121 c.c.
- Uso: chi può usarlo e chi custodisce le chiavi.
- Gestione: chi paga manutenzione, energia e assicurazione, e con quale criterio.
- Futuro: cosa succede se l’impianto non serve più, se resta o viene rimosso e a spese di chi.
Normativa: le maggioranze assembleari
Per approvare un montascale condominiale serve la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 500 millesimi. La soglia è la stessa in prima e in seconda convocazione ed è quella prevista per le opere che eliminano le barriere architettoniche (art. 1120, secondo comma, c.c.).
| Tipo di decisione | Maggioranza | Norma |
|---|---|---|
| Opere per eliminare le barriere architettoniche (servoscala, rampa, ascensore) | Maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi | Art. 1120, c. 2, e art. 1136, c. 2, c.c.; art. 2, c. 1, L. 13/1989 |
| Altre innovazioni non legate all’accessibilità | Maggioranza degli intervenuti e almeno 667 millesimi (due terzi) | Art. 1120, c. 1, e art. 1136, c. 5, c.c. |
| Installazione a proprie spese dopo rifiuto o silenzio | Nessuna delibera | Art. 2, c. 2, L. 13/1989 |
La maggioranza agevolata non cancella i limiti dell’art. 1120 c.c.: restano vietate le opere che pregiudicano stabilità, sicurezza o decoro dell’edificio, o che rendono una parte comune inservibile anche a un solo condomino.
Servono autorizzazioni o permessi per il montascale in condominio?
No. Il servoscala rientra nell’edilizia libera: il DPR 380/2001 (art. 6) e il Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018) lo considerano un intervento che elimina barriere architettoniche senza titolo abilitativo. Non servono permesso di costruire, SCIA né CILA, purché non si tocchino le strutture portanti e non si alteri la sagoma dell’edificio.
| Adempimento | Serve? |
|---|---|
| Permesso di costruire, SCIA, CILA | No, salvo interventi sulle strutture portanti |
| Autorizzazione comunale | No |
| Relazione tecnica di fattibilità | Sì, da allegare alla richiesta all’amministratore |
| Dichiarazione di conformità al DM 236/1989 | Sì, serve anche per l’IVA al 4% e le detrazioni |
Le due eccezioni
Edifici vincolati. Se l’immobile è un bene culturale tutelato serve l’autorizzazione della Soprintendenza. La Legge 13/1989 fissa termini brevi: 120 giorni per i beni culturali e 90 per quelli paesaggistici, poi vale il silenzio-assenso. Il diniego è ammesso solo per un serio pregiudizio, motivato in modo specifico.
Opere che modificano l’edificio. Un impianto che incide sulle strutture portanti o sulla sagoma, come un ascensore esterno, esce dall’edilizia libera. Non è il caso del montascale, che si ancora ai gradini ed è completamente reversibile.
Si può obbligare alla rimozione del montascale in condominio?
No, se l’impianto è stato installato legittimamente. Un condomino non può pretenderne la rimozione perché non lo usa o non gli piace. Può chiederla solo se dimostra un pregiudizio concreto: scala resa inservibile, sicurezza compromessa o decoro leso. La prova spetta a chi chiede la rimozione.
Il criterio è oggettivo: contano l’ingombro reale a impianto chiuso e il passaggio residuo sulla scala, non il fastidio. Per questo la posizione di sosta della poltroncina va decisa al sopralluogo e scritta nella relazione tecnica.
Il condomino contrario cosa può fare?
Se il montascale è deliberato dall’assemblea, chi è contrario può impugnare la delibera entro 30 giorni (art. 1137 c.c.), ma solo per vizi di legge o di regolamento, ad esempio un impianto che rende la scala inservibile. Il semplice dissenso non basta.
Se il montascale è installato a spese di un singolo, il condomino contrario può rivolgersi al giudice, sempre dimostrando un pregiudizio concreto. Nella pratica le liti si evitano con una relazione tecnica chiara e una posizione di sosta che non intralcia.
Cosa succede quando l’utilizzatore non c’è più
Il montascale pagato dal singolo condomino resta di sua proprietà: gli eredi possono mantenerlo, smontarlo o rivenderlo, e nessuno può imporre una delle tre scelte. Se era stato deliberato dall’assemblea e pagato da tutti, decide l’assemblea. Approfondimento: montascale in condominio dopo il decesso.
Montascale, servoscala o montacarichi: che differenza c’è?
Montascale e servoscala indicano lo stesso impianto: servoscala è il termine usato dalla normativa, montascale quello commerciale. Il montacarichi trasporta cose, non persone: indicarlo nella delibera è un errore frequente. Nella richiesta e nel verbale scrivi «servoscala».
| Termine | Cosa indica | Dove si usa |
|---|---|---|
| Servoscala | Termine normativo (DM 236/1989, DM 2 marzo 2018), a poltroncina o a pedana | Richiesta all’amministratore, verbale, dichiarazioni di conformità |
| Montascale | Lo stesso impianto, nel linguaggio comune | Preventivi, uso quotidiano |
| Montacarichi | Impianto per il trasporto di sole cose | Non è la voce giusta per un impianto per persone |
| Piattaforma elevatrice | Impianto a corsa verticale | Alternativa quando la scala non è praticabile |
Quale montascale serve in condominio e come si installa?
Nella maggior parte dei condomini serve un montascale a guida curva su misura: la scala sale a rampe con pianerottoli e la guida deve seguirle senza interruzioni. Il rettilineo basta solo per una singola rampa, come i gradini tra il portone e l’ascensore. L’installazione richiede in genere da 1 a 3 giorni lavorativi, senza opere murarie.
Tipologie di montascale per condominio
| Situazione | Soluzione | Da sapere |
|---|---|---|
| Gradini tra androne e ascensore | Rettilineo | Il caso più semplice ed economico |
| Scala a rampe fino al 1°, 2° o 3° piano | Curvo su misura | La guida segue rampe e pianerottoli fino alla porta di casa |
| Scala esterna di accesso | Modello per esterni | Materiali trattati per pioggia e sole |
| Chi lo usa sta in carrozzina | Pedana | Richiede una scala larga |
| Scala troppo stretta | Piattaforma elevatrice verticale | Serve uno spazio dedicato |
La scelta tra poltroncina e pedana dipende da chi lo usa: poltroncina per chi cammina con difficoltà, pedana per chi usa la carrozzina. La pedana però richiede una scala più larga, quindi il sopralluogo verifica prima di tutto la larghezza.
Quanto spazio occupa sulla scala?
Poco, se l’impianto è progettato bene. Seduta, braccioli e poggiapiedi si richiudono e la guida corre sul lato dei gradini. A fine corsa la poltroncina può sostare su un pianerottolo o in una curva di parcheggio fuori dalla rampa, così non riduce il passaggio.
Come si svolge l’installazione
- Sopralluogo: misure della scala, larghezza utile, posizione di sosta, scelta del modello.
- Progettazione: la guida curva viene realizzata su misura per quella scala, con rampe, pianerottoli e curve.
- Montaggio: la guida si fissa ai gradini, senza opere murarie. Il montascale va a batteria e si ricarica alle stazioni di sosta.
- Collaudo e istruzioni: verifica di funzionamento e sicurezza, poi istruzioni a chi lo userà.
Quanto costa un montascale condominiale?
In condominio il prezzo dipende soprattutto da quanti piani deve servire la guida e da chi la usa. Un impianto per un solo piano a rampe costa molto meno di uno che sale fino al terzo, e la pedana per carrozzina costa più della poltroncina. Le tabelle riportano i prezzi indicativi aggiornati, con IVA agevolata.
Prezzi montascale a poltroncina per condominio
| Scala condominiale | Prezzo Montascale | Con agev. 50% |
|---|---|---|
| Una rampa dritta (es. androne) | da € 2.500 | € 1.250 |
| A rampe, 1 piano | da € 6.000 | € 3.000 |
| A rampe, 2 piani | da € 8.000 | € 4.000 |
| A rampe, 3 piani o più | da € 11.000 | € 5.500 |
| A rampe, scala esterna | da € 6.500 | € 3.250 |
Prezzi montascale a pedana (carrozzina) per condominio
| Scala condominiale | Prezzo Montascale | Con agev. 50% |
|---|---|---|
| Una rampa dritta (es. androne) | da € 6.000 | € 3.000 |
| A rampe, 1 piano | da € 11.000 | € 5.500 |
| A rampe, 2 piani | da € 15.000 | € 7.500 |
| A rampe, 3 piani o più | da € 18.000 | € 9.000 |
Sul prezzo finale pesano il numero di rampe e pianerottoli, le curve di partenza e arrivo, la curva di parcheggio, i comandi di chiamata ai piani e la scelta tra installazione interna o esterna. Se l’impianto servirà più persone, conviene prevedere i comandi di chiamata e rimando a ogni piano.
Per sapere quanto spetta a te, usa il calcolatore della quota. Per una stima dell’impianto completo, agevolazioni comprese, usa il calcolatore qui sotto.
Agevolazioni fiscali per il montascale condominiale
Le agevolazioni valgono anche quando paga il condominio: IVA al 4% in fattura, detrazione per il recupero edilizio sulla quota di ciascun condomino, detrazione del 19% per chi ha una disabilità grave e contributo comunale della Legge 13/1989. Le aliquote dell’anno in corso sono nei calcolatori di questa pagina.
| Agevolazione | Se paga il condominio | Se paghi da solo |
|---|---|---|
| IVA al 4% | Sulla fattura intestata al condominio | Sulla fattura intestata a te |
| Detrazione recupero edilizio (art. 16-bis TUIR) | Ogni condomino detrae la sua quota: aliquota maggiorata se è proprietario e ci abita, ordinaria negli altri casi | Detrai l’intera spesa, con le stesse regole sull’aliquota |
| Detrazione del 19% (art. 15 TUIR) | Sulla quota pagata dal condomino con disabilità grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992) | Sull’intera spesa; non si somma alla detrazione edilizia sulla stessa parte di spesa |
| Contributo L. 13/1989 | Spetta anche per opere sulle parti comuni dell’edificio in cui risiede il beneficiario | Domanda al Comune di residenza entro il 1° marzo |
Come funziona la detrazione quando paga il condominio
Il condominio paga con bonifico «parlante» dal proprio conto e l’amministratore rilascia a ogni condomino la certificazione con la quota a suo carico. Ognuno la detrae nella propria dichiarazione, in dieci rate annuali.
L’aliquota è personale. L’Agenzia delle Entrate (circolare 8/E del 2025) ha chiarito che la maggiorazione si applica alla quota del condomino che è proprietario, o titolare di un diritto reale, dell’unità adibita ad abitazione principale. Comunica all’amministratore se è il tuo caso.
IVA agevolata al 4%
È un’agevolazione oggettiva e permanente: dipende dall’impianto, che deve essere destinato al superamento delle barriere architettoniche, non da chi lo compra. Vale anche per il condominio e si applica direttamente in fattura, con una dichiarazione da consegnare all’installatore.
Contributo a fondo perduto della Legge 13/1989
Il contributo si chiede al Comune di residenza entro il 1° marzo, con certificato medico e descrizione dell’opera, e viene erogato in base a una graduatoria. Presenta la domanda prima di installare: chi installa prima rischia di perdere il contributo, quindi chi ha urgenza deve valutare se aspettare.
In Toscana vale un canale regionale con regole e scadenze proprie. Importi, formula di calcolo e regole regione per regione sono nella guida ai contributi per il montascale.
Come ti aiutiamo, dal sopralluogo all’assemblea
Montascale Amico coordina una rete di installatori certificati in tutta Italia. Per un condominio il lavoro più delicato viene prima dell’installazione: preparare una richiesta che l’assemblea non possa respingere per motivi tecnici. Il sopralluogo è gratuito e senza impegno.
- Sopralluogo gratuito: un tecnico misura la scala e verifica che l’impianto non comprometta passaggio, sicurezza e decoro.
- Relazione tecnica e preventivo: i due documenti da allegare alla richiesta all’amministratore.
- Supporto per l’assemblea: il materiale per presentare la proposta e le risposte alle obiezioni più frequenti dei condomini.
- Installazione: dopo la delibera, o trascorsi i tre mesi, in 1–3 giorni lavorativi e con il minimo disagio per l’edificio.
- Collaudo e assistenza: verifica finale, istruzioni d’uso e manutenzione programmata con l’installatore.
Domande frequenti sul montascale in condominio
Un solo condomino può bloccare il montascale?
Il montascale occupa spazio sulla scala?
Chi paga la corrente del montascale?
Quanto tempo serve per avere il montascale in condominio?
Serve un’assicurazione?
Il condominio può scegliere la ditta o il modello?
Meglio l’ascensore o il montascale in condominio?
Chi ha diritto alla detrazione del 19%?
Se cambio casa posso portare via il montascale?
Cosa dicono i nostri clienti
“L’installazione è stata rapida e discreta. Mi hanno aiutato anche con le pratiche per ottenere le agevolazioni fiscali.”
Maria, 68 anni — Torino
“Quando mia madre ha iniziato ad avere problemi con le scale, ci siamo rivolti a Montascale Amico. Nonostante le iniziali resistenze di alcuni condomini, l’azienda ci ha supportato in tutto l’iter burocratico e abbiamo potuto installare il montascale. Ora mamma può entrare e uscire di casa autonomamente.”
Paolo, 55 anni — Milano
“Come amministratore di condominio ho apprezzato la professionalità nella gestione dell’installazione per un nostro condomino con disabilità. Hanno spiegato chiaramente i diritti e i doveri di tutti i coinvolti e realizzato un lavoro impeccabile.”
Roberto, amministratore di condominio — Roma
Richiedi un sopralluogo gratuito
Anna e i nostri consulenti valutano la fattibilità, preparano relazione tecnica e preventivo per l’assemblea e ti seguono fino al collaudo. Nessun impegno e nessun costo per il sopralluogo.
Fonti normative
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (barriere architettoniche negli edifici privati)
- Art. 1120 c.c., Innovazioni e art. 1121 c.c., Innovazioni gravose
- Agenzia delle Entrate: agevolazioni sulle parti condominiali
- DM 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche); DM 2 marzo 2018 (Glossario dell’edilizia libera)




